Appeal struck out after withdrawal; no costs awarded

11.1994.2Altro tribunale25 lug 1995Dismissed

Sintesi

The appellant withdrew the appeal against the first-instance interim order in matrimonial proceedings after the parties reconciled. The appellate court treated the withdrawal as desistance and struck the appeal from the docket. Taking into account the parties' settlement and the fact that the respondent had not filed observations, the court waived court fees and did not award any party compensation.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal and desistance; a declaration withdrawing the appeal is equivalent to desistance and leads to striking the case from the docket. As a rule, costs follow the withdrawal, but the court may, in view of the circumstances and especially the parties' amicable settlement, waive fees and expenses under Art. 148 cpv. 2 CPC. Where the respondent has filed no observations, no party compensation is to be awarded.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1994.2

Data decisione, Autorità: 25.07.1995, ICCA

Incarto n. 11.94.00002

Lugano 25 luglio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 129/94 (misure cautelari in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 29 agosto 1994 da

__________, (patrocinata dall’avv. __________),

contro

__________, (patrocinato dall’avv. __________);

premesso che __________ ha interposto appello il 7 novembre 1994 contro un decreto cautelare del 26 ottobre 1994 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;

preso atto che il 21 luglio 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti essendosi riconciliate;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375, e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, per cui non vi sono ripetibili da attribuire;

ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

  1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________

– avv. __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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