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Numero d'incarto:
11.1994.13
Data decisione, Autorità:
17.08.1995, ICCA
Incarto n.
11.94.00013
Lugano
17 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________/93/G (azione possessoria) della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 3, promossa con istanza
del 2 dicembre 1993 da
(già
patrocinato dall’avv. __________)
contro
__________,
(entrambi
patrocinati dall’ avv. __________)
e
ora sull’istanza di adozione di provvedimenti cautelari del 17 giugno 1994
inoltrata dall’istante;
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto l’appello del __________ 1994
presentate da __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 novembre 1994
dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in
fatto:
A. __________
è proprietario, dal 27 settembre 1993, della particella n. _______RFD di ,
che confina con la n. di proprietà della __________, di cui amministratore
unico è __________. Quest’ultimo è proprietario della contigua particella n.
__________RFD di __________. L’accesso alla proprietà __________i, costituito
da una strada che passa sui fondi __________e ________________è attualmente
precluso da due cancelli, chiusi a chiave, posti sui fondi di proprietà
__________ e __________.
A
carico del fondo n. __________sono iscritte le seguenti servitù:
-
onere
passo pubblico pedonale a favore Comune _______ e
-
onere
passo per automezzi - servizio confinanti, esercizio e carico ova - a favore
Comune _______
Oltre
che dal medesimo diritto di passo pubblico pedonale a carico della particella
n. __________9, il fondo n. __________è gravato da un “onere di passo per automezzi,
a favore Comune _______”.
B. Intenzionato
a ristrutturare lo stabile posto sul suo fondo __________ ha promosso il 2
dicembre 1993 un’azione possessoria contro la __________ e __________,
chiedendo che fosse fatto ordine ai convenuti - sotto comminatoria dell’art.
292 CP- di cessare ogni turbativa (anche futura) in relazione all’esercizio
delle citate servitù di passo pedonale e con automezzi. In via cautelare egli ha
instato perchè i convenuti provvedessero - sempre sotto comminatoria penale -
all’immediato sgombero dei cancelli posti al confine tra i fondi n. __________e
__________, rispettivamente tra i fondi n. __________e __________.
C. All’udienza
per la discussione del 27 gennaio 1994 i convenuti si sono opposti sia
all’azione di merito che alla richiesta cautelare. Il 17 giugno 1994 __________
ha ritirato l’istanza di provvedimenti cautelari (stralciata dai ruoli il 10
agosto successivo), inoltrandone una nuova di medesima data. Invariate le
richieste, in aggiunta a quanto esposto nella precedente, con la nuova istanza
__________ i ha fatto valere di avere nel frattempo ottenuto la licenza
edilizia per la riparazione del tetto dell’immobile di sua proprietà (doc. L).
Gli interventi rivestirebbero carattere di urgenza, il tetto trovandosi in
condizioni del tutto precarie e il ritardo a procedere provocando
l’accelerazione del degrado dell’intero edificio.
Il
30 giugno 1994 ha avuto luogo il contraddittorio sull’istanza cautelare, cui i
convenuti si sono nuovamente opposti. Le prove offerte in tale sede
dall’istante sono state respinte dal Pretore il 9 agosto 1994.
Nella
discussione finale sulla cautelare del 13 ottobre 1994 le parti si sono confermate
nelle precedenti tesi e domande.
D. Con
decreto del 22 novembre 1994 il Pretore ha respinto l’istanza di provvedimenti
cautelari e ha posto la tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese a carico
dell’istante, condannato a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili.
Egli ha negato sia l’urgenza del provvedimento che il rischio del danno
considerevole nel ritardo a procedere, l’intenzione manifestata dall’istante di
ristrutturare l’immobile, del resto ancora disabitato, non essendo sufficiente
per ritenere adempiuti i citati requisiti.
E. Insorto
contro il predetto decreto con un appello del __________ 1994 __________
postula - previa concessione dell’effetto sospensivo - la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la sua istanza cautelare.
Nelle
osservazioni del 3 gennaio 1995 i convenuti propongono la reiezione
dell’appello e la conferma del decreto impugnato.
Con
scritto del 30 maggio 1995 lo studio legale dell’avv. __________ ha comunicato
a questa Camera di non più patrocinare l’istante.
Considerato
in
diritto:
-
L’appellante
propone di richiamare gli atti relativi a due cause presentate in Pretura (inc.
n. __________/93/G Pretura di Lugano, Sezione 3 e inc. n. __________/94 RO
Pretura di Lugano, Sezione 6). La richiesta è inammissibile, ostandovi l’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC, giusta il quale in sede di appello è esclusa la facoltà
di addurre nuove prove.
-
Per
l’art. 376 CPC i provvedimenti cautelari possono essere ordinati dal giudice,
su istanza di parte, quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a
procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole (cpv.
1). Provvedimenti cautelari possono essere ordinati, tra l’altro, nelle azioni possessorie
(cpv. 2 lett. a), per impedire un danno che rischia di prodursi (lett. b) e per
la conservazione in genere dell’oggetto della lite e dello stato di fatto
(lett. c). Secondo la legge e la giurisprudenza che la interpreta, tre sono i
requisiti essenziali che devono essere adempiuti perché si possano ordinare
provvedimenti cautelari: l’urgenza, il notevole pregiudizio e la parvenza di
buon diritto insita nell’azione di merito. La ricorrenza di tali elementi deve
essere esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con riferimenti, 1983 273, 1981 165);
la mancanza di uno solo di questi requisiti comporta il rigetto dell’istanza.
Il
requisito dell’urgenza è adempiuto quando esiste un’impellente necessità di
togliere gravi inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della
causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di
fatto non più, o difficilmente ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese annotato, n.4 art. 376). Il pregiudizio considerevole è realizzato
qualora dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’interessato un danno
grave e difficilmente riparabile (Rep. 1988 __________ e riferimenti).
Nell’ambito di provvedimenti cautelari l’onere dell’art. 8 CC vale per analogia:
spetta quindi all’appellante rendere verosimile l’urgenza, il notevole
pregiudizio e la prospettiva di buon esito insito nella causa di merito.
- Il
Pretore ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che l’intenzione dell’istante
di riparare il tetto dell’immobile esistente sul suo fondo non era sufficiente
per ritenere adempiuti i requisiti dell’urgenza e del danno considerevole. In
particolare la casa è disabitata - così che non vi sono gravi inconvenienti da
togliere con impellente necessità - né vi è rischio di grave pregiudizio. Il
primo giudice ha quindi rinunciato a verificare la parvenza di fondamento
dell’azione di merito
L’appellante
critica tali apprezzamenti e fa valere che i presupposti dell’urgenza e del
notevole pregiudizio sarebbero al contrario resi sufficientemente verosimili
dalla notifica dei lavori dell’ing. __________ del 19 maggio 1994 trasmessa al
Municipio di _______ (doc. __________). Secondo tale scritto “il tetto è in
uno stato fatiscente tale che il rinvio della sua sistemazione provocherebbe
una accelerazione del degrado di tutta la costruzione”. Il rischio di un crollo
del tetto sarebbe del resto tutt’altro che remoto (appello pag. 4 in fondo);
infine il fumus boni iuris sarebbe comprovato dai doc. da __________ a
__________, attestanti l’esistenza di servitù pubbliche di passo con automezzi
a carico dei mappali di proprietà dei convenuti.
- Risulta
dagli atti che l’istante ha intrapreso i passi necessari per la
ristrutturazione dello stabile posto sul fondo di sua proprietà. Il 19 maggio
1994 egli ha inoltrato notifica di lavori per opere di “sistemazione e
riparazione tetto” al Municipio di _______ (doc. __________), il quale ha
approvato l’esecuzione dei medesimi, rilasciando al proprietario la licenza
edilizia il 31 maggio 1994 (doc. __________). La stessa non è stata impugnata
dai convenuti (verbale discussione finale del 13 ottobre 1994). Ora, se la richiesta
di costruzione induce alla conclusione che interventi sanatori al tetto siano
effettivamente necessari, essa non è nondimeno sufficiente per giustificare, di
per sé, l’adozione di provvedimenti cautelari, come sostiene l’appellante.
Anzitutto
il testo della “notifica dei lavori” su cui l’istante fonda la sua richiesta
(doc. __________), oltre che emanare dal progettista dell’istante stesso, è
vago e generico. Dal documento si evince bensì che “l’immobile è in precarie
condizioni” e che “il tetto è in uno stato fatiscente tale che il rinvio della
sua sistemazione provocherebbe una accelerazione del degrado di tutta la costruzione”,
ma non che i lavori siano urgenti al punto da non poter attendere l’esito di
una procedura meramente sommaria come quella della causa in corso. Per di più,
nell’istanza cautelare del 2 dicembre 1993, ritirata in concomitanza con l’inoltro
di quella in esame, l’appellante nemmeno aveva accennato all’urgenza del
progettato intervento, limitandosi a postulare l’immediato sgombero dei noti
cancelli a tutela del suo preteso diritto di passo. Scopo dell’istanza sembra
essere, in altri termini, non tanto di rimediare senza indugio a un danno
imminente, quanto di poter utilizzare liberamente già in pendenza di causa la
strada sui fondi nr. ____________________, senza attendere il giudizio
sull’azione possessoria. Tant’è che nell’istanza l’appellante non pretende che
dopo l’introduzione della causa (16 giugno 1994) la situazione del tetto sia
peggiorata al punto da rendere indispensabile un intervento d’urgenza. Al
contrario, stando ai convenuti, la costruzione si troverebbe nelle medesime condizioni
ormai “da tempi molto remoti” (osservazioni scritte del 30 giugno 1994 allegate
al verbale di udienza di medesima data, pag. 4, pt. 3), circostanza non
contestata da __________. Anche il fatto - infine - che l’edificio sia
attualmente disabitato non rende verosimile l’urgenza del provvedimento
postulato.
L’istante
non ha del resto neppure reso verosimile il rischio del “danno considerevole” nel
ritardo, ai sensi della giurisprudenza citata. Quand’anche il rinvio della sistemazione
del tetto dovesse effettivamente provocare “una accelerazione del degrado di
tutta la costruzione”, come sostiene l’istante, ciò non comporterebbe necessariamente
un pregiudizio grave e difficilmente riparabile all’appellante, comunque
intenzionato a ristrutturare l’intero stabile (doc. __________, istanza 2
dicembre 1993, pag. 3 pt. 4). Per quanto si evince dagli atti, in altre parole,
il rinvio dei lavori non ha come effetto quello di mutare una situazione di fatto
non più, o difficilmente ricostruibile a causa ultimata. A tale scopo sarà
sufficiente, sempreché necessario, un rinnovo della licenza edilizia.
L’interessato
non avendo reso verosimile l’urgenza e il notevole pregiudizio, appare
superfluo indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di
merito. L’appello deve quindi essere respinto e il decreto impugnato confermato.
-
L’emanazione
dell’odierna sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell’appello.
-
Spese
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste
a carico dell’appellante, integralmente soccombente. Egli rifonderà inoltre ai
convenuti un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
totale fr. 400.–
sono
posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà ai convenuti in solido fr.
500.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la
prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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