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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.667
Data decisione, Autorità: 28.08.2012, PRPEN
Titolo: Impiegare cittadini stranieri benchè sprovvisti della necesssaria autorizzazione per lavorare in Svizzera
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO art. 11 cpv. 2 LFSTRart. 117 cpv. 1 LFSTRart. 1a OASA
Incarto n. 10.2010.667 DA 5356/2010
Bellinzona 28 agosto 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 (difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________ a __________, in qualità di responsabile della __________, intenzionalmente impiegato il cittadino statunitense __________ quale giocatore professionista di basket, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera, e per avere, nel periodo compreso tra il __________ al __________ a __________, in qualità di responsabile della __________, intenzionalmente impiegato il cittadino statunitense __________ quale giocatore professionista di basket, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera;
fatti avvenuti nelle predette circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr, richiamati gli artt. 11 cpv. 2 LStr, 1 a OASA, richiamati gli artt. 42, 106 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 5356/2010 di data 29 novembre 2010 del che propone la condanna dell'accusato:
(dieci) aliquote da fr. 120.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 300.- (trecento) con l'avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie di
fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
2.In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale deve essere la pena?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 117 cpv. 1 LStr; art. 52 CP, gli artt. 11 cpv. 2 LStr, 1 a OASA, gli art. 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 5356/2010 del 29 novembre 2010.
lo manda esente da pena;
carica all’accusato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- con motivazione scritta o di fr. 300.-- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - per raccomandata
ACCU 1
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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