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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.661
Data decisione, Autorità: 24.10.2012, PRPEN
Titolo: Guida in stato di inattitudine; contravvenzione alla LStup
CONSUMO DI STUPEFACENTIGUIDA IN STATO DI INATTITUDINE art. 91 LCSTRart. 19a LSTUP
Incarto n. 10.2010.661 DA 5341/2010
Bellinzona 24 ottobre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1ACCU 1 (difeso da: DI 1 )
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per avere, a __________ il __________, circolato alla guida del veicolo a motore __________ targato TI __________ sotto l’influsso di sostanze stupefacenti (concentrazione di THC di 1.6 µg/l);
per avere, in località non meglio precisata il __________, senza essere autorizzato, consumato della marijuana (1 canna);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli artt. 91 cpv. 2 LCS e 19a LS, richiamati gli artt. 42 e 49 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 29 novembre 2010 n. 5341/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
Pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, inflitta l’11 novembre 2009 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento odierno, al quale l'accusato non è comparso, ma ha inviato il proprio rappresentante, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, con protesta di indennità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
La proposta di pena dell’allora Procuratore pubblico __________ non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta in giudicato e divenuta definitiva.
Il Ministero pubblico emanava dunque un secondo decreto d’accusa, per guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 2 LStr., e contravvenzione alla LStup, ex art. 19a LStup., contro il quale ACCU 1 interponeva opposizione.
L’art. 2 cpv. 2 lett.a ONC dispone espressamente che un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di tetraidrocannabinolo (cannabis). Il valore limite di concentrazione di THC nel sangue è di 1.5 µg/l (art. 34 OOCCS-USTRA).
Per promuovere l’accusa, il Procuratore pubblico ha dunque fatto capo al valore medio (1.6 µg/l), costatando che lo stesso supera il valore limite legalmente stabilito (1.5 µg/l).
Nel caso di specie, il tasso minimo di cannabis riscontrato nel sangue di ACCU 1 era di 1.1 µg/l, valore al di sotto della soglia punibile e che esclude pertanto l’applicabilità dell’art. 91 cpv. 2 LCStr.
Alla luce delle considerazioni che precedono, inutile affrontare ulteriori disquisizioni giuridiche, quali la violazione del principio ne bis in idem o la tematica del concorso di infrazioni, proposte dalla difesa: il reato stradale non sussite ed il prevenuto va prosciolto dal relativo capo d’accusa.
Per quanto attiene all’ipotesi accusatoria no 2 va precisato quanto segue: il consumo di cannabis è una contravvenzione punita con la multa dall’art. 19a LStup., reato che si prescrive decorso il termine di tre anni dalla sua consumazione (art. 109 CP).
Per il rimando di cui all’art. 104 CP, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato (art. 98 lett. a CP).
Ora, al proposito va osservato che i fatti di causa risalgono al __________ e non al __________, come erroneamente indicato nel decreto d’accusa (ciò che lasciava intendere un’apparente non-prescrizione): siccome il dibattimento, con pronuncia di sentenza, ha avuto luogo il 24 ottobre 2012, l’ipotesi di prescrizione è realizzata ed il prevenuto deve essere prosciolto anche per il consumo di marijuana (1 canna).
visti gli artt. 91 LCStr.; 19a LStup.; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dai reati di:
guida in stato di inattitudine
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 5341/2010 del 29 novembre 2010;
assegna fr. 500.- a titolo di ripetibili alla difesa;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 50.- allo Stato;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico della ACCU 1
fr. 25.00 tassa di giustizia
fr. 25.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 totale senza motivazione scritta
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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