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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.658
Data decisione, Autorità: 09.11.2012, PRPEN
Titolo: Furto d'uso, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
FURTO D'USOGUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE art. 94 cpv. 2 cf. 1 LCSTRart. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto n. 10.2010.658 DA 5185/2010
Bellinzona 9 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Cristina Vanza in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 __________, (difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso
per aver sottratto l’autovettura __________ targata TI __________ del fratello __________, per farne uso;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 2 LCStr.;
per aver condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2009, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre 2010 n. 5185/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 8'100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta) (art. 34 e 36 CPS).
Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, tuttavia chiede una sostanziale riduzione della pena (da considerare come pena complementare a quella del 2011), nel senso del numero e dell’importo delle aliquote giornaliere, la sostanziale riduzione della multa e la sospensione condizionale, con protesta di ripetibili.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1 furto d'uso
per aver sottratto l’autovettura __________ targataTI __________ del fratello __________, per farne uso;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 2 LCStr.;
1.2 guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2009, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;
2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni;
2.2 Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote da fr. 60.00 decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15 dicembre 2011.
Se è data l’applicazione dell’art. 49 cpv. 2 CP
A chi vanno caricate le tasse e spese e se deve essere accolta la richiesta di
ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 e segg., 47 e segg., 49 CP; 94 cifra 1 cpv. 2, 95 cifra 2 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di furto d'uso per aver sottratto l’autovettura __________ targata TI __________ del fratello , per farne uso. Fatti avvenuti a __________ l’ (art. 94 cifra 1 cpv. 2 LCStr), nonché di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per aver condotto l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2009, per un periodo indeterminato. Fatti avvenuti a __________ l’__________ (art. 95 cifra 2 LCStr.);
condanna ACCU 1,
a valere come pena complementare totalmente aggiuntiva alla pena di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 60.00 (sessanta) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 15 dicembre 2011:
un totale di fr. 1'400.00 (millequattrocento);
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
respinge la richiesta di ripetibili;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di
15 aliquote da fr. 60.00 decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 15
dicembre 2011;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
AINQ 1
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 1'400.00 pena pecuniaria
fr. 700.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 2'350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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