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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.592
Data decisione, Autorità: 05.10.2012, PRPEN
Titolo: Circolare a una velocità punibile di 115 Km/h dove la velocità prescritta è di 80 Km/h, circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURREVELOCITÀ art. 90 cf. 2 LCSTRart. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto n. 10.2010.592/GIP DA 4498/2010
Bellinzona 5 ottobre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Cristina Vanza in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, sulla strada del __________, in territorio di __________, direzione sud, in data __________, circolato al volante della __________ targata TI __________ ad una velocità punibile di 115 kmh (constatata 126 kmh) dove la velocità prescritta è di 80 kmh;
per avere, sulla strada del __________, in territorio di __________, direzione sud, in data __________, circolato al volante della vettura __________ targata TI __________, nonostante la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata a seguito delle gravi infrazioni alle norme della circolazione commesse a __________ in data __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 90 cifra 2 e 95 cifra 2 LCS, richiamato l’art. 49 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 18 ottobre 2010 n. 4498/2010 del che propone la condanna:
Pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 3'600.00 (20 aliquote da fr. 180.00) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 28 giugno 2010 .
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2010;
visto il ritiro dell’opposizione del
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. circolazione nonostante revoca della licenza di condurre
per avere circolato al volante della vettura __________ targata TI __________, nonostante la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata a seguito delle gravi infrazioni alle norme della circolazione commesse a __________ in data __________;
fatti avvenuti sulla strada del __________, in territorio di __________, direzione sud, il data __________
reato previsto dall’ art. 95 cifra 2 LCS;
Dato atto del ritiro dell’opposizione relativamente al reato di grave infrazione alle norme della circolazione per avere circolato ad una velocità punibile di 115 kmh (constatata 126 kmh) dove la velocità prescritta è di 80 kmh e meglio come risulta dal punto 1 del decreto di accusa del 18 ottobre 2010 n. 4498/2010, quale deve essere l’eventuale pena.
2.1 L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale della pena e se sì a quali condizioni.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 90 cifra 2 e 95 cifra 2 LCS, richiamato l’art. 42, 49 cpv. 2, 106 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
da atto che ACCU 1 è
autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
per avere circolato al volante della vettura __________ targata TI __________ ad una velocità punibile di 115 kmh (constatata 126 kmh) dove la velocità prescritta è di 80 kmh. Fatti avvenuti sulla strada del __________, in territorio di __________, direzione sud, il __________. Reato previsto dall’ art. 90 cifra 2 LCS, come previsto al punto 1 del decreto d’accusa n.4498/2010 del 18 ottobre 2010;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di circolazione nonostante revoca della licenza di condurre, e meglio come descritto nel decreto di accusa n. 4498/2010 del 18 ottobre 2010.
condanna ACCU 1,
a valere quale pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 3'600.00 (20 aliquote da fr. 180.00) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 28 giugno 2010.
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in (6) sei giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1 ,
Lugano
DI 1, __________
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio Giuridico, Camorino
Divisione della Giustizia, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: la segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 720.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 1'470.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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