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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.232
Data decisione, Autorità: 12.09.2012, PRPEN
Titolo: Facilitare il soggiorno illegale in Svizzera di un cittadino italiano sapendo che lo stesso non aveva il necessario permesso di soggiorno ospitandolo presso la propria abitazione, chiamare qualcuno ripetutamente e insistentemente al telefono
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONIINCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI art. 179septies CPSart. 116 let. a cf. 1 LFSTR
Incarto n. 10.2010.232 DA 1772/2010
Bellinzona 12 settembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1 (difesa dall’DI 1, __________)
prevenuta colpevole di
per avere facilitato il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino italiano __________, benché fosse a conoscenza che quest’ultimo era privo del necessario permesso di soggiorno, ospitandolo fra il mese di __________ e la fine del mese di __________, presso la propria abitazione di __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 116 cifra 1 lett. a LStr;
per avere, per malizia, fra il mese di __________ e l’inizio di __________ a __________ ed in altre imprecisate località, abusato ripetutamente di un impianto di telecomunicazione per importunare l’utente LESA 1, chiamandola ripetutamente ed insistentemente al telefono sia di giorno sia di notte;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 179septies CP;
perseguita con decreto d’accusa dell’8 aprile 2010 n. 1772/2010 del che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).
Alla multa di CHF 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 16 aprile 2010;
proceduto nelle forme contumaciali, alla presenza del solo difensore poiché l’accusata, benché regolarmente citata, non è comparsa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata da entrambi i reati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se ACCU 1 è autrice colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cifra 1 lett. a LStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
In caso di risposta affermativa ai quesiti 1 e/o 2, quale deve essere la pena.
A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 1, 34, 42, 47, 109 CP; 116 cifra 1 lett. a LStr; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cifra 1 lett. a LStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. DA 1772/2010 dell’8 aprile 2010;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 1772/2010 dell’8 aprile 2010;
condanna ACCU 1,
Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF 300.- (trecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di prova di 2 (due) anni.
carica la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di CHF 600.- (seicento) senza motivazione scritta a ACCU 1 e allo Stato in ragione di metà a ciascuno;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza;
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: - seduta stante
DI 1, __________,
AINQ 1, __________ ACCU 1, via __________,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Sezione della popolazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
CHF 100.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 200.- spese giudiziarie
CHF 300.- totale
a carico dello Stato,
CHF 100.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 200.- spese giudiziarie
CHF 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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