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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.412
Data decisione, Autorità: 10.10.2012, PRPEN
Titolo: Istigazione a falso certificato medico
FALSITÀ IN CERTIFICATI art. 24 CPSart. 318 cf. 1 CPS
Incarto n. 10.2009.412 DA 3032/2009
Bellinzona 10 ottobre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1ACCU 1 (difensore: DI 1, __________)
prevenuta colpevole di istigazione a falso certificato medico
per avere, a __________ il __________, dopo che la __________ SA le aveva notificato la decisione formale del 20 luglio 2007 mediante la quale le si comunicava di cessare di corrisponderle l’indennità giornaliera perché ritenuta di nuovo abile al lavoro, allo scopo di beneficiare di indebite prestazioni della cassa disoccupazione __________, indotto il Dr. Med. __________ detto __________ ad attestare in un certificato medico un’abilità al lavoro nella misura del 70%; documento questo risultato contrario alla verità nel suo contenuto ritenuto come la reale capacità lavorativa di ACCU 1 fosse a quel momento del 50% il tutto risultante da altri esami medici effettuati prima e durante il contenzioso con l’assicurazione malattia al fine di ottenere la continuazione del versamento dell’indennità;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 318 cifra 1 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 24 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 7 luglio 2009 n. 3032/2009 del che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Contro il Dr. Med. __________ detto __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPP-TI);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 luglio 2009;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata;
sentita da ultima l'accusata, la quale ricorda la propria buona fede, in particolare che - sull’arco del breve periodo
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se ACCU 1 è autrice colpevole di istigazione a falso certificato medico per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 1, 24, 318 cifra 1 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di istigazione a falso certificato medico (artt. 24 e 318 cifra 1 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;
carica tasse e spese allo Stato;
la motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse richiesta;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1 Lugano,
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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