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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.27
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, PRPEN
Titolo:
Spaventare la moglie alzando un pugnale tipo baionetta al suo indirizzo.
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.27
DA
4618/2006
Bellinzona
6
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di minaccia,
per avere il giorno 3 agosto 2006, a __________, usando un pugnale tipo baionetta, con lama di 14 cm e una lunghezza complessiva di 26 cm, alzando e vibrando l’arma al suo indirizzo, incusso grande
spavento alla moglie LESA 1;
reato previsto dall’art. 180 cpv. 2 richiamato l’art. 66ter CP;
perseguito con decreto d’accusa del 11 dicembre
2006 n. 4618/2006 del che propone la condanna:
-
Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre - Ordina la confisca e la
distruzione del pugnale BM sequestrato dalla Polizia all'accusato il 3.8.2006.
-
Decreta non doversi
procedere contro l’accusato per titolo di infrazione alla LF sulle Armi per
insufficienza di prove non essendo sufficientemente descritto il genere del
pugnale e le modalità del possesso.
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CP, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2006;
indetto il dibattimento 6 luglio 2007, al
quale hanno preso parte l’accusato e la sua patrocinatrice, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 2 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato; da parte sua, la parte lesa, non ha fatto atto di comparsa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato dal Giudice, in
via subordinata al capo d’imputazione proposto dal Procuratore, il reato di atti
commessi in stato di irresponsabilità colposa (art. 263 CPS e art. 250 CPP);
sentito il difensore, DI 1, c/o studio
legale __________, __________, , la quale evidenzia alcune discordanze tra la
versione dei fatti resa dalla parte civile e quella del suo assistito, più
attendibile. Inoltre, sostiene che i fatti commessi dall’imputato non
configurerebbero una grave minaccia (la distanza tra l’accusato e la vittima
era di almeno un metro; il coltello è stato mostrato per un breve istante;
l’imputato non ha proferito verbo alcuno; ed egli aveva assunto un’elevata
quantità di alcool), e che il prevenuto non aveva alcuna intenzione di colpire
la moglie e farle del male. In sintesi, postula il proscioglimento del suo
cliente e in via subordinata la riduzione della pena – comunque da commutare in
sanzione pecuniaria, che dovrà tener conto della situazione finanziaria
precaria del proprio patrocinato;
sentito per ultimo l'accusato per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si rimette a quanto affermato
dalla sua patrocinatrice;
posti a
giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti
- È ACCU 1, __________, autore
colpevole di minaccia,
per avere il giorno 3 agosto 2006, a __________, usando un pugnale tipo baionetta, con lama di 14 cm e una lunghezza complessiva di 26 cm, alzando e vibrando l’arma al suo indirizzo, incusso
grande spavento alla moglie LESA 1?
1.1. Trattasi invece di atti
commessi in stato di irresponsabilità colposa ai sensi dell’art. 263 CPS?
-
In caso di
risposta affermativa a uno dei quesiti precedenti, quale pena gli deve essere
inflitta?
-
In caso di
condanna a una pena privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori
di pubblica utilità, può essergli accordato il beneficio della sospensione
condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?
-
Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione del pugnale BM sequestrato dalla
Polizia all'accusato il 3.8.2006?
-
In caso di
condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
-
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 ss., 34 ss., 42
ss., 47 ss., 106, 180 cpv. 2 e 263 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di minaccia,
art. 180 cpv. 2 CP,
per avere il giorno 3 agosto 2006, a __________, usando un pugnale tipo baionetta, con lama di 14 cm e una lunghezza complessiva di 26 cm, vibrando l’arma al suo indirizzo, incusso grande spavento
alla moglie LESA 1;
condanna ACCU 1, , , , , , , ,
- alla pena pecuniaria di 8
(otto) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 800.-
(ottocento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Ordina
la confisca e la distruzione del pugnale BM sequestrato
dalla Polizia all'accusato il 3.8.2006.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1 __________,
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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