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10.2006.70 ΓÇó Nullity of accusation decree for missing warning right
10.2006.70Altro tribunale23 mag 2006Annulled
The Criminal Court of Bellinzona held that accusation decree DA 411/2006 against ACCU 1 was null because, although it proposed a suspended custodial sentence, the accused had not been informed of the right to be questioned by the public prosecutor as required by Art. 207(4) CPP. The nullity was raised ex officio. The file was remitted to the public prosecutor for further proceedings and possible issuance of a new decree after curing the defect. No court fees or costs were charged.
Art. 207 cpv. 4 CPP; nullità del decreto d’accusa che propone una pena privativa della libertà se l’accusato non è stato previamente avvertito del diritto di essere interrogato dal procuratore pubblico. La garanzia vale anche quando sia proposta una pena detentiva sospesa condizionalmente. La violazione concerne una norma procedurale essenziale e determina una nullità assoluta, rilevabile d’ufficio; gli atti vanno rinviati al ministero pubblico per la prosecuzione della procedura e l’eventuale emanazione di un nuovo decreto emendato.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.70
Data decisione, Autorità: 23.05.2006, PRPEN
Titolo: Decisione nullità decreto di accusa
Incarto n. 10.2006.70/CEG DA 411/2006
Bellinzona 23 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reati previsti dall' art. 91 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCS;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA 411/2006 di data 6 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'000.—(mille).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.— (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.— (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2006 dall'accusato;
considerato che per l’art. 207 cpv. 4 CPP non possono essere pronunciate, sotto pena di nullità, pene privative della libertà né revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna, senza che l’accusato sia stato informato del diritto di essere interrogato dal procuratore pubblico;
che ciò vale anche in caso di proposta di pena detentiva sospesa condizionalmente (Salvioni, Codice di Procedura Penale della Repubblica e Cantone del Ticino, ellinzona 1999, pag. 346; CCRP 31.10.2002, inc. 17.2001.28; CCRP 18.12.2002, inc. 17.2001.21);
che dagli atti si evince che il decreto d’accusa, che propone una pena detentiva, è stato emesso senza che l’accusato sia stato avvertito del diritto di essere interrogato dal Procuratore Pubblico;
che il testo dell’art. 207 cpv. 4 CPP è univoco sulla conseguente nullità del decreto, rilevabile d’ufficio, essendo violata una norma essenziale di procedura;
che ne deriva la pronuncia della nullità del decreto d’accusa e il rinvio degli atti al Procuratore Pubblico, affinché proceda nei suoi incombenti ed emani, se del caso, una volta sanato il vizio, un nuovo decreto d’accusa;
visti gli art. 198 segg., in specie 202, 207 cpv. 4 e 212 CPP,
pronuncia: 1. Il decreto d’accusa DA 411/2006 del 6 febbraio 2006 nei confronti di ACCU 1 è nullo.
§ Gli atti sono ritornati al Procuratore Pubblico affinché proceda nei propri incombenti.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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