Theft of a mobile phone

10.2006.60Altro tribunale13 giu 2006Convicted

Sintesi

The Bellinzona Pretura penale rejected the accused's denial and, after opposition to the summary penalty order, found him guilty of theft of a Nokia mobile phone worth CHF 550 taken from the injured party on 15 December 2005. The court confirmed the proposed sanction: 3 days' detention, conditionally suspended for 2 years. It also charged the accused with total court fees and costs of CHF 350 and ordered the conviction entered in the criminal record, with deletion according to the Criminal Code rules.

Regest

Art. 139 cifra 1 CPS; opposition to a decree d'accusa and confirmation of guilt and sentence; where the evidence in the file supports the accusation and no reasons for mitigation are made out, the trial court may confirm the summary penalty order and impose the proposed conditional custodial sentence. Costs follow the conviction; the criminal record entry is ordered according to the statutory deletion regime (consid. 1-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.60

Data decisione, Autorità: 13.06.2006, PRPEN

Titolo: furto di un telefono cellulare

CIVI 1

Incarto n. 10.2006.60 DA 264/2006

Bellinzona 13 giugno 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di furto,

per avere, a __________ il 15 dicembre 2995, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni di CIVI 1 sottratto un telefono cellulare marca Nokia di un valore dichiarato dalla parte lesa di fr. 550.--;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 30 gennaio 2006 n. DA 264/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 13 giugno 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento dichiarando che non ha mai rubato nulla in vita sua;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

  4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

furto, art. 139 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 264/2006 del 30 gennaio 2006;

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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