AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.6
Data decisione, Autorità:
10.11.2006, PRPEN
Titolo:
Superamento di velocità; 75 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h
Incarto
n.
10.2006.6
DA
4776/2005
Bellinzona
10
novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,
per avere
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________
targata __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________
il __________;
perseguito con decreto
d’accusa del 14 dicembre 2005 n. DA 4776/2005 del che propone la condanna:
Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa
deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento,
sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29/30 dicembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 novembre
2006, al quale partecipavano l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 14.08.2006, ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, DI 1, Lugano, il
quale chiede il proscioglimento del suo assistito invocando lo stato di
necessità, rispettivamente lo stato di necessità putativo (ai sensi dell’art.
34 cifra 2 CP), e in via subordinata l’applicazione dell’art. 66bis CP,
applicabile in concreto in virtù delle difficili condizioni personali e
professionali in cui è venuto a trovarsi il prevenuto a seguito di quanto
avvenuto il 4 ottobre 2005. A tale riguardo, egli mette in risalto tutte le
circostanze atte a far credere legittimamente al signor della situazione di
assoluto pericolo in cui sarebbe venuta a trovarsi sua moglie (affetta dalla
sindrome di Menière), la quale versava in una grave crisi e doveva essere
immediatamente ricoverata presso il medico di fiducia. La condotta del suo
patrocinato sarebbe pertanto stata umanamente comprensibile e non meriterebbe
alcuna sanzione dal profilo penale;
sentito per ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP);
posti a giudizio, con il consenso del
difensore dell’accusato, i seguenti quesiti:
- È ACCU 1, __________,
autore di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS,
per avere,
a __________
il__________,
violato gravemente
le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________
alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h?
- Ha agito
in stato di necessità o in stato di necessità putativo (cfr. art. 34 cifra 2
CPS)?
2.1. Trattasi di
un caso secondo l’art. 66bis CP?
-
In caso di
risposta affermativa al quesito no. 1, negando l’ipotesi di cui al secondo
interrogativo, quale pena gli deve essere comminata?
-
L’eventuale
pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
-
A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU; 34 CPS, 90 cifra 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
proscioglie ACCU 1 , , , , , , ,
dall’imputazione di
infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS;
e carica
le spese processuali allo Stato.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster