Telecommunications abuse by repeated nuisance calls

10.2006.558Altro tribunale25 giu 2007Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Bellinzona convicted ACCU 1 in absentia for abuse of telecommunications facilities. The court held that he repeatedly called, on 14 February 2006, the phones of persons connected to a dispute with his former employer, and rejected as incredible his explanation that a defective handset and a cat caused the calls. It imposed a CHF 200 fine, with 2 days' substitute detention in case of non-payment, and ordered him to pay CHF 750 in fees and costs. The civil parties were left to pursue their claims before the civil अदालत.

Massima Omnilex

Art. 179septies CP; abuse of telecommunications facilities by nuisance calls in jest or malice. The offence is fulfilled where a telecommunications device is used abusively to disturb or importune a third person. For proof, the court may rely on the objective circumstances of the call pattern, the identity of the targeted recipients, and the implausibility of the accused’s exculpatory version; a coincidence is excluded where repeated calls systematically concern persons involved in an existing dispute. Where the fine is not paid, substitute custodial detention may be fixed under Art. 106 CP. Civil claims may be reserved to the civil forum.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.558

Data decisione, Autorità: 25.06.2007, PRPEN

Titolo: Abuso di impianti di telecomuncazioni

  1. CIVI 1
  2. CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1

Incarto n. 10.2006.558 DA 4260/2006

Bellinzona 25 giugno 2007

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, per celia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per importunare __________ e __________, e meglio per avere, il 14.2.2006 tra le ore 00.50 e le ore 06.17, ripetutamente chiamato (almeno 23 volte complessivamente) con il cellulare n. __________ le utenze telefoniche __________, abitazione di __________ a __________, __________, abitazione di __________ a __________ e __________, panetteria __________ a __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 179septies CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4260/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 200.-.

  2. Il rinvio delle parti civili al competente foro civile per qualsiasi pretesa di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 novembre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 25 giugno 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che con lettera 2 luglio 2007 l’accusato ha chiesto la motivazione scritta della sentenza;

considerato che ACCU 1 è stato regolarmente citato al suo domicilio tramite lettera raccomandata 10 maggio 2007 per il dibattimento fissato per il 15 giugno 2007 alle 9.00;

che con scritto 23 maggio 2007 l’accusato ha chiesto di essere autorizzato a non presenziare al dibattimento (nel contempo ha chiesto di essere giudicato in contumacia senza avvedersi che si tratta di tutt’altra questione);

che con decreto 24 maggio 2007 questo giudice ha negato l’autorizzazione a non comparire, siccome tardiva e non giustificata, senza esprimersi sulla questione della contumacia essendo evidente che in caso di mancata comparsa si sarebbe proceduto in tal senso;

che con istanza 29 maggio 2007 l’imputato ha ribadito la richiesta di essere giudicato in contumacia non potendo comparire il 15 giugno 2007 per motivi personali;

che questo scritto è stato interpretato in favore dell’accusato come richiesta di rinvio del dibattimento;

che quest’ultimo è stato fissato per il 25 giugno 2007 alle 9.00 e la comunicazione è stata regolarmente inviata il 31 maggio 2007 per raccomandata al domicilio dell’imputato, che l’ha ritirata il 1° giugno 2007 come risulta dalla verifica postale agli atti;

che ACCU 1 non è comparso al dibattimento e che di conseguenza è stato giudicato in contumacia in applicazione dell’art. 277 CPP;

che nel merito egli è accusato di avere per celia utilizzato abusivamente a più riprese tra le 0.50 e le 6.17 del 14 febbraio 2006 un impianto di telecomunicazione per importunare __________ e __________, segnatamente telefonando ripetutamente alle loro utenze telefoniche e a quella della Panetteria __________;

che l’accusato ha lavorato per la Panetteria __________ come autista per tre mesi dal 9 dicembre 2004 al 9 marzo 2005, quando è stato licenziato;

che dopo la conclusione del rapporto di lavoro l’imputato ha avviato una causa giudiziaria nei confronti dell’ex datore di lavoro, che era ancora in corso al momento dei fatti qui in esame;

che nell’ambito della causa la Panetteria e Pasticceria __________ SA era patrocinata dall’avv. __________;

che il cellulare utilizzato per telefonare ai querelanti era in uso alla moglie del prevenuto, il quale glielo aveva ceduto dopo averne acquistato un altro;

che ACCU 1, in occasione del verbale del 17 marzo 2006, ha dapprima spiegato che il nuovo telefono è stato acquistato perché quello vecchio aveva delle anomalie tecniche e creava problemi sul lavoro;

che in effetti agli atti vi sono dei bollettini di riparazione del 1996 indicanti come guasto il malfunzionamento del microfono, la caduta della linea durante la conversazione e l’invio del numero in memoria senza premere il relativo tasto;

che questa documentazione è stata presa in considerazione il 27 gennaio 1997 dal Procuratore pubblico per emanare un non luogo a procedere concernente l’imputato per il medesimo titolo qui in discussione a seguito della querela di una singola persona;

che l’accusato ha poi sostenuto di essere totalmente estraneo alle telefonate del 14 febbraio 2006 giustificandosi nel seguente modo:

“Dal 12.02.2006 fino al 19.02.2006, unitamente a mia moglie abbiamo dormito tutte le notti a casa dei miei genitori a __________ in Via __________ (__________).

Mia madre soffre di artrite deformante ed in quel periodo ha avuto una polmonite resistente ad attualmente si trova ricoverata in Ospedale a __________. La notte e la mattina ero a casa dei miei genitori e durante il pomeriggio ritornavo a casa a __________.

La sera del 13/14.[02].2006, non ci trovavamo a __________ ma a casa dei miei genitori. Il telefonino è rimasto a casa lasciandolo sul tavolo acceso.

Probabilmente la gatta abbastanza vivace l’ha fatto cadere e l’ha fatto attivare per queste telefonate anonime visto che era difettoso.

Il pomeriggio del 14.02.2006 sono ritornato a casa ed ho trovato il telefonino per terra ed ho costatato che la batteria era scarica.”

(cfr. verbale di interrogatorio 17 marzo 2006, pag. 2);

che per l’art. 179 septies CP chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa;

che le telefonate sono state fatte dal cellulare intestato alla moglie dell’accusato risulta dai tabulati agli atti (cfr. fattura Sunrise allegata al verbale 17 marzo 2006) e non è peraltro contestato (comprese quelle fatte ai genitori dell’avv. PR 1, che hanno rinunciato a sporgere querela);

che tuttavia la giustificazione fornita dall’imputato non è assolutamente credibile: da un lato non vi è nessuna prova che il cellulare fosse ancora difettoso e non si comprende come mai, se vi erano inconvenienti così gravosi, si utilizzasse ancora l’apparecchio dopo averne acquistato uno nuovo (peraltro non risulta che dal 1996 fino al 2006 vi siano state altre persone che hanno querelato l’imputato per essere state disturbate), dall’altro lato è statisticamente altamente improbabile, se non impossibile, che fra tutti i numeri in memoria il cellulare abbia azionato solo e soltanto quelli dell’utenza mobile e fissa di CIVI 1, dell’utenza fissa di __________ e dell’utenza fissa della __________, nonché quella dei genitori dell’avvocato PR 1 (nella convinzione che il legale si trovasse lì dal momento che il suo numero privato non risultava sull’elenco telefonico del 2006), ossia proprio le persone con le quali si era in lite;

che non può trattarsi né di una coincidenza né di un caso;

che inoltre non si piega come dopo alcuni secondi di comunicazione la connessione venisse interrotta (appare improbabile che la gatta schiacciasse il relativo tasto, così come risulta incomprensibile che il telefono fosse ancora in uso se ad ogni connessione cadeva la linea dopo un attimo);

che l’accusato è quindi autore colpevole del reato imputatogli;

che la pena proposta dal Procuratore pubblico risulta correttamente commisurata alla gravità del reato, apparendo finanche mite;

visti gli art. 106, 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4260/2006 del 20 novembre 2006.

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

  1. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-.

dà atto che nel decreto di accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 550.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

telecommunications abusenuisance callsin absentia trialcredibilityfinesubstitute detentioncivil claimscriminal liability

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed abuse of telecommunications facilities under Art. 179septies CP

Decisione estratta

The accused was found guilty because the call pattern, timing, and targeting of persons involved in a dispute made his innocent explanation implausible.

Motivazione estratta

The court found the device-damage story unbelievable and statistically improbable, noting that only the complainants' numbers were dialed and that the line often cut after a few seconds.

Questione giuridica chiave

What penalty and costs should be imposed

Decisione estratta

A fine of CHF 200 was confirmed, with a substitute custodial sentence of 2 days in case of non-payment, plus court fees and costs of CHF 750.

Motivazione estratta

The prosecutor's proposed penalty was considered properly calibrated to the seriousness of the offense and even lenient.

Questione giuridica chiave

Civil claims of the private parties

Decisione estratta

The civil parties remained referred to the competent civil court for claims of a corresponding nature.

Motivazione estratta

The criminal judgment did not adjudicate the civil damages claims.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.