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10.2006.541 ΓÇó Acquittal for calumny in contextualized statement
10.2006.541Altro tribunale30 mag 2007Acquitted
The Pretura penale of Bellinzona acquitted the accused of calumny. She had told third parties, in the context of a heated dispute arising from an earlier labor case, that the complainant had stolen CHF 4,000. The court held that, interpreted objectively, the statement was embedded in a broader explanation of the dispute and could not be understood as a standalone attack on honor. Subjectively, the court also found no sufficient intent to injure the complainant’s reputation. The costs were charged to the State, which also had to pay the accused CHF 800 in compensation.
Art. 174 CP; objective and subjective elements of calumny. A statement communicated to third parties is to be assessed according to the meaning it would have for an unbiased recipient in the concrete context. Expressions that, in isolation, might appear defamatory do not constitute calumny if they are embedded in a comprehensible account of a conflict and do not, in that context, impute dishonorable conduct. Subjectively, the perpetrator must at least accept that the communication will be understood as honor-injuring. Where the court cannot establish such intent and the contextualized statement merely criticizes the outcome of a prior dispute, acquittal follows (consid. on objective interpretation and mens rea).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.541
Data decisione, Autorità: 30.05.2007, PRPEN
Titolo: Calunnia
CIVI 1
Incarto n. 10.2006.541 DA 3671/2006
Bellinzona 30 maggio 2007
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di calunnia,
per avere, ad __________ in data 26.07.2006, comunicando con terzi, segnatamente con __________ e __________, sapendo di dire cosa non vera in virtù della sentenza del 23.03.2006 del Pretore del distretto di __________, mediante la quale l’autrice, in veste di datore di lavoro, venne condannata a versare alla parte lesa, sua (ex) dipendente, la somma di fr. 3'133.--, incolpato o reso perlomeno sospetta __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, in particolare affermando che quest’ultima le aveva rubato fr. 4'000.--;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 174 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 3671/2006 di data 30 ottobre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
Alla multa di fr. 400.--.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 novembre 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 30 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Se ACCU 1 è autrice colpevole di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che CIVI 1 è stata dipendente dell’accusata nel suo esercizio pubblico di __________;
che a seguito di “disguidi e incomprensioni con la principale, il 5 dicembre 2005 la signora CIVI 1 ha interrotto con effetto immediato il rapporto di lavoro ed ha dato incarico al sindacato OCST di assisterla nella richiesta della liquidazione dei rapporti di dare e avere” con l’imputata (cfr. sentenza 23 marzo 2006 del Pretore del Distretto di __________ pag. 2);
che la divergenza sulla liquidazione ha potuto essere risolta solo in sede giudiziaria (cfr. sentenza citata allegata alla querela), dove ACCU 1 è stata condannata a pagare all’ex dipendente la somma di fr. 3'133.-;
che il 26 luglio 2006 doveva tenersi nell’albergo dell’accusata una riunione del comitato organizzativo della “festa dei ventenni”, di cui la parte civile era segretaria;
che non appena i partecipanti avevano preso posto nella sala riunioni, l’imputata, che si era resa conto che fra i presenti vi era pure CIVI 1, ha invitato quest’ultima a seguirla in corridoio, dove è sorta un’accesa discussione siccome non gradiva la sua presenza nell’esercizio pubblico;
che dopo essere stata diffidata dal restare in loco e visto che l’esercente le impediva di rientrare in sala riunioni, la parte civile ha abbandonato l’albergo fermandosi all’esterno;
che in seguito, secondo le testimonianze di due giovani, l’accusata avrebbe giustificato il suo agire dicendo loro “i ladri in casa mia non gli voglio” e “CIVI 1 mi ha rubato fr. 4'000.-“;
che il Sostituto Procuratore pubblico, preso atto di quanto sopra, ha ritenuto ACCU 1 autrice colpevole di calunnia per avere affermato che CIVI 1 le aveva rubato fr. 4'000.-, sapendo di dire cosa non vera in virtù della sentenza del Pretore del Distretto di __________;
che al dibattimento l’accusata ha dapprima spiegato che la frase “i ladri in casa mia non li voglio” non era rivolta alla parte civile, ma al padre __________, autore tempo prima – a suo dire – di un furto di alimentari alla __________ di __________, il quale si era presentato al bar dell’albergo poco dopo che era uscita la figlia e con il quale l’esercente ha pure avuto un battibecco che si è concluso con un’altra diffida a frequentare l’esercizio pubblico (circostanza quest’ultima che traspare a pag. 2 del verbale di interrogatorio 13 settembre 2006 di ACCU 1, allestito da un collega del padre della parte civile, il quale ha omesso, per motivi che non è dato di sapere, di citare la questione del furto);
che per quanto concerne l’affermazione ripresa nel decreto di accusa l’imputata ha precisato di non avere parlato di una determinata somma, ma di essersi limitata a dire che è stata costretta a pagare uno stipendio che a suo giudizio non era dovuto, cosa che era da ritenere un furto; ha soggiunto che davanti al giudice non ha potuto difendersi adeguatamente perché non disponendo di sufficienti conoscenze non aveva a disposizione la documentazione necessaria e che non si è opposta alla sentenza solamente perché non sapendo che il termine di ricorso era di soli 10 giorni ha reagito in ritardo;
che il difensore ha sottolineato che l’accusata sente profondamente ingiusta la sentenza e che ha solo voluto dare una spiegazione di quanto successo senza voler con ciò colpire l’onorabilità della parte civile;
che per l’art. 174 cpv. 1 CP in vigore al momento dei fatti chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di lei, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa;
che per determinare se una dichiarazione è lesiva dell’onore, occorre procedere a un’interpretazione oggettiva secondo il senso che poteva attribuirle nel caso specifico un destinatario non prevenuto (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 5 all’art. 174 CP)
che dal punto di vista soggettivo l’autore deve volere o perlomeno accettare che la sua comunicazione sia lesiva dell’onore e portata a conoscenza di un terzo (Corboz, op. cit., N. 11 all’art. 174 CP);
che in concreto i due destinatari delle affermazioni dell’accusata così hanno descritto i fatti:
“A questo punto tutti i membri di comitato sono usciti dal ristorante mentre io e __________ ci siamo ancora intrattenuti un attimo con la ACCU 1, ribadendole ancora che a noi non interessavano le loro faccende private.
In questa circostanza, ci spiegava quanto successo nel periodo che CIVI 1 lavorava alle sue dipendenze e disse pure che CIVI 1 le aveva rubato fr. 4'000.-”.
(cfr. verbale di interrogatorio 9 settembre 2006 di __________, pag. 2)
e
“Prima di uscire, con la __________, ci siamo fermati a chiedere spiegazioni in merito alla ACCU 1. La stessa, nel raccontarci tutti i particolari della storia quando CIVI 1 si trovava alle sue dipendenze, ebbe a dire: ‘CIVI 1 mi ha rubato fr. 4'000.-’ ”.
(cfr. verbale di interrogatorio 12 settembre 2006 di __________, pag. 2);
che l’accusata non ha semplicemente affermato che la parte civile le ha rubato dei soldi, facendo passare CIVI 1 come persona spregevole che sottrae al fine di appropriarsene cose mobili altrui per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ma ha inserito la sua frase in un contesto preciso spiegando in lungo e in largo (“tutti i particolari”: cfr. teste __________) il perché faceva quell’affermazione;
che chi senza prevenzione riceveva queste informazioni non poteva concludere tout court che la parte civile è una ladra, ma disponeva di tutti gli elementi per contestualizzare l’espressione utilizzata e comprendere che era la conclusione di una lite finita con una sentenza che non trovava l’approvazione della parte soccombente; in altre parole si è trattato di una critica all’operato del giudice, nella quale si sono usate, forse in modo inappropriato, espressioni forti che però inserite nel contesto non sono da considerare tali da incolpare o rendere sospetta una persona di condotta disonorevole;
che anche dal punto di vista soggettivo non si può concludere con sufficiente tranquillità che l’accusata volesse o anche solo accettasse che con le parole da lei adoperate fosse leso l’onore della parte civile: la sua intenzione era chiaramente quella di giustificare il suo comportamento e spiegare perché non gradiva la presenza di CIVI 1 tanto da cacciarla nel vero senso della parola davanti ai suoi amici dal proprio esercizio pubblico; questo è comprovato dalle dettagliate spiegazioni fornite ai due destinatari della frase incriminata; se l’accusata avesse veramente voluto ledere l’onore della sua ex dipendente avrebbe con ogni verosimiglianza limitato le affermazioni a poche e precise frasi lanciate senza contesto particolare e quindi atte a generare dubbi e sospetti e non si sarebbe prodigata in delucidazioni specifiche, che in realtà – come detto – avevano il solo scopo di far capire il perché di tutto quel trambusto;
che ciò posto ACCU 1 deve essere prosciolta dall’accusa di calunnia;
visti gli art. 174 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3671/2006 del 30 ottobre 2006.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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