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Numero d'incarto:
10.2006.467
Data decisione, Autorità:
05.06.2007, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.32 - max 1.86 gr/oo), incidente della circolazione, guida nonostante la revoca della licenza di condurre
Incarto
n.
10.2006.467
DA
3508/2006
Bellinzona
5
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la
segretaria Giorgia Scolari per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.32 - max. 1.86 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________
il 29 giugno 2006;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
- infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra salendo sul
marciapiede, cozzando poi contro un muro ivi esistente;
fatti avvenuti a __________
il 29 giugno 2006;
reato previsto dall'art.
90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2
LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
- guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto
l’autovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 6 ottobre 2005 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________
il 29 giugno 2006;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25
settembre 2006 n. 3508/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni.
-
Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
-
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di
detenzione e di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretate nei suoi
confronti dal Ministero pubblico il 18 luglio 2005 e il 13 marzo 2006 (art. 41
cifra 3 cpv. 1 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
-
Non prolunga il periodo di
iscrizione della multa di cui alla condanna 19 settembre 2005 del
Ministero pubblico.
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 ottobre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 marzo 2007,
non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
1.3 Guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
-
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 giorni di
detenzione e di 45 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il 18
luglio 2005 ed il 13 marzo 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e,
se sì, a quali condizioni?
-
Deve essere mantenuto
inalterato il periodo di iscrizione della multa di cui alla condanna decretata
il 19 settembre 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1,
7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
-
guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
-
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
-
guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 29 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3508/2006 del 25 settembre 2006;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
5'400.-- (cinquemilaquattrocento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
- alla multa di fr. 1’200.--
(milleduecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione
e di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18 luglio 2005 ed il 13 marzo 2006
(art. 46 cpv. 1 CPS);
non prolunga il periodo di iscrizione della
multa di cui alla condanna decretata il 19 settembre 2005 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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