Drunk driving charge dismissed after witness discredits police report

10.2006.465Altro tribunale5 giu 2007Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Bellinzona heard an objection to a summary penal order charging ACCU 1 with driving while heavily intoxicated. After hearing the accused and a witness, the court held that the witness statements discredited the police report and the charge was not proven. ACCU 1 was acquitted of the offence under Art. 91(1) LCStr. Court costs were placed on the State, and the accused received CHF 500 in party costs.

Massima Omnilex

Art. 91 cpv. 1 LCStr; proof of drunken driving and evidentiary assessment; where the only incriminating police report is materially undermined by witness testimony, the charge is not established and the accused must be acquitted. The conviction cannot rest on an evidentiary basis that the trial court, after direct hearing of the witness, finds unreliable. Consequentially, costs follow the acquittal and may be charged to the State, with party compensation awarded where applicable (consid. relevant to proof and costs).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.465

Data decisione, Autorità: 05.06.2007, PRPEN

Titolo: circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 gr/oo)

Incarto n. 10.2006.465 DA 3503/2006

Bellinzona 5 giugno 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giorgia Scolari in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 5 agosto 2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 25 settembre 2006 n. 3503/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 ottobre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito per non aver commesso il fatto, protestando tasse, spese e ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

  3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

  4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti e prendendo atto delle dichiarazioni del teste che ha sconfessato il risultato del rapporto di polizia di cui al AI 1;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3503/2006 del 25 settembre 2006;

carica la tassa e le spese allo Stato;

riconosce all’imputato fr. 500.-- a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 450.00 spese giudiziarie

fr. 30.00 testi

fr. 780.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

driving under the influenceacquittalevidentiary assessmentpolice reportwitness testimonycourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed driving in a state of incapacity under Art. 91(1) SVG/LCStr.

Decisione estratta

The court was not convinced beyond doubt and acquitted the accused.

Motivazione estratta

The witness testimony undermined the police report on which the accusation was based, so the charge was not proven.

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