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Numero d'incarto:
10.2006.465
Data decisione, Autorità:
05.06.2007, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 gr/oo)
Incarto
n.
10.2006.465
DA
3503/2006
Bellinzona
5
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia
Scolari in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
5 agosto 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25
settembre 2006 n. 3503/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
-
Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 ottobre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento del proprio assistito per non aver commesso il fatto,
protestando tasse, spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa in questione?
-
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e prendendo atto
delle dichiarazioni del teste che ha sconfessato il risultato del rapporto di
polizia di cui al AI 1;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 3503/2006 del 25 settembre 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
riconosce all’imputato fr. 500.-- a
titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 450.00 spese
giudiziarie
fr. 30.00 testi
fr. 780.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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