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Numero d'incarto:
10.2006.450
Data decisione, Autorità:
12.04.2007, PRPEN
Titolo:
omettere di versare gli alimenti alla figlia per un importo di fr. 32'302.50 nel periodo 1. febbraio 2002 - 30 giugno 2006
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.450
DA
3351/2006
Bellinzona
12
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per aver omesso, benché ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia __________, e per essa all'CIVI
1 che li anticipa alle beneficiarie, gli alimenti fissati con sentenza di
divorzio 26 settembre 2002 del Pretore del Distretto di __________, così da
essere in arretrato per complessivi fr. 32'302.50 per il periodo 1 febbraio
2002 - 30 giugno 2006;
fatti avvenuti a __________ nel
periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18
settembre 2006 n. 3351/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, dell'importo di fr. 32'302.50, a titolo di risarcimento (art.
208 cpv. 1 lett. b CPP).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 settembre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 12 aprile 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato e la rappresentante della parte civile,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la rappresentante della parte
civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede
di essere prosciolto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
-
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
nel periodo 1. febbraio 2002 - 30 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3351/2006 del 18 settembre 2006;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.-- (novecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
-
al versamento alla parte
civile, a, rappr. CIVI 1, , dell'importo di fr. 32’302.50, a titolo di
risarcimento (art. 266 CPP);
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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