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Numero d'incarto:
10.2006.435
Data decisione, Autorità:
17.04.2007, PRPEN
Titolo:
Disporre indebitamente a danno dei creditori dei beni pignorati dall'UEF; omettere di presentare alla Cassa di compensazione AVS i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti
- CIVI 1
- CIVI 2
tutti patr.ti
da: PR 1
- LESA 1
- LESA 2
- LESA 3
Incarto
n.
10.2006.435
DA
3211/2006
Bellinzona
17
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la
segretaria Giorgia Scolari per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di 1. distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, nel periodo
compreso tra il 17 dicembre 2004 e il 6 maggio 2005, nella sua veste di socia e
gerente della __________ di __________, disposto indebitamente, in danno dei
creditori LESA 3, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
dei beni pignorati dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e indicati
nel verbale di pignoramento 17 dicembre 2004;
fatti avvenuti nelle
sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
169 CPS;
- contravvenzione alla Legge
federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per avere, nel periodo
compreso tra il gennaio 2004 e l’aprile 2005, omesso di presentare alla LESA 3,
i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti, malgrado i
reiterati richiami della stessa Cassa;
fatti avvenuti nelle sopraindicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
88 LAVS;
perseguita con decreto d’accusa del 4 settembre
2006 n. 3211/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006
dall’accusata;
indetto il dibattimento 17 aprile 2007,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 febbraio
2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
1.2. Contravvenzione
alla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 169 CPS; 88 LAVS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
-
distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,
-
contravvenzione alla Legge
federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3211/2006 del 4 settembre
2006;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.
1'000.-- (mille);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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