AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.431
Data decisione, Autorità:
04.04.2007, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.60 gr/oo)
Incarto
n.
10.2006.431
DA
3142/2006
Bellinzona
4
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Seat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.60 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
25 giugno 2006
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 settembre
2006 n. 3142/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
-
Alla multa di fr. 600.--
(seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che
la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
-
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto
inflittagli il 25 luglio 2005 dal Ministero pubblico (art. 41 cifra 3 cpv. 1
CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006
dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 aprile 2007, al
quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
chiede una riduzione della pena ritenuto che si tratta della prima guida in
stato di inattitudine e postula parimenti che non venga revocato il beneficio
della sospensione condizionale della pena precedente;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore colpevole
di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
-
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
-
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 giorni di arresto
decretata nei suoi confronti il 25 luglio 2005 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino, e, se si, a quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 25 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3142/2006 del 4 settembre 2006;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 25
(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di
fr. 1’500.--(millecinquecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
- alla multa di fr. 600.--
(seicento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 3 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti il 25 luglio 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma ne
prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster