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Numero d'incarto:
10.2006.427
Data decisione, Autorità:
03.04.2007, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.57 - max. 1.18 gr/oo), incidente della circolazione e abbandono del luogo dell'incidente
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.427
DA
3172/2006
Bellinzona
3
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.57 - max. 1.18 grammi per mille);
fatti avvenuti ad __________
il 25 giugno 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
- infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei
paletti posti a delimitazione del campo stradale;
fatti avvenuti ad __________
il 25 giugno 2006;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1
e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
- inosservanza dei doveri
in caso di infortunio,
per aver
abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti ad __________
il 25 giugno 2006;
reato previsto dall'art.
92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 settembre
2006 n. 3172/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
-
Alla multa di fr. 1’000.--
(mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 15 settembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 3 aprile 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettata all’accusato, ai sensi dell’art. 250
CPP, un’eventuale condanna ex art. 91a cpv. 1 LCStr;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento del suo assistito dall’accusa di guida in stato di ebrietà,
sostenendo l’inaffidabilità del referto del laboratorio bioanalitico ed
illustrandone i motivi. Chiede pure che il suo assistito venga liberato dall’accusa
di elusione, in quanto non ne sono adempiti i requisiti soggettivi. Infine
sostiene che l’infrazione alle norme della circolazione è stata cagionata da
una manovra improvvisa di una terza persona e che non vi era la volontà di non
osservare i doveri in caso di infortunio. Da ultimo osserva come in ogni caso
tutti e tre i capi di imputazione siano delle contravvenzioni e che quindi il
caso avrebbe dovuto essere trattato dall’Ufficio della circolazione e non dalla
Pretura penale. In conclusione chiede che l’imputato venga condannato ad una
multa di fr. 500.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida
in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
1.3 Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
1.4. Elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;
2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che la competenza di questo
giudice è data per attrazione,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
-
guida in stato di
inattitudine, 91 cpv. 1 prima frase LCStr,
-
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
-
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti ad __________
il 25 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3172/2006 del 4 settembre 2006;
e lo proscioglie dall’accusa di elusione dei provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr, prospettatagli in
sede dibattimentale;
condanna ACCU 1
- alla multa di
fr. 500.-- (cinquecento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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