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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.374
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, PRPEN
Titolo:
allestire un estratto falso dell'Ufficio esecuzione fallimenti
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.374
DA
2729/2006
Bellinzona
2
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di falsità in documenti,
per avere, a Lugano e a __________,
nel corso del mese di aprile 2006, per procacciare ad altri un indebito
profitto, formato e fatto uso a scopo di inganno di un documento falso e meglio
per avere presentato a __________, proprietaria dell’immobile sito in Via __________
a __________ presso il quale il figlio __________ ha in locazione un
appartamento, un estratto dell'ufficio esecuzioni di Lugano a nome del figlio __________
da lei stessa falsificato, sul quale, contrariamente al vero, si attestava che
non vi erano procedure esecutive in corso né risultavano iscritti attestati di
carenza beni a nome del figlio, mentre in realtà a carico di quest’ultimo
risultano 32 esecuzioni in corso per complessivi frs. 27'143,15 e 43 attestati
di carenza beni per complessivi frs. 46'061,65;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 251
cifra 1 CP, in collegamento con gli artt. 18, 36, 41, 62 e 63 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 31 luglio
2006 n. 2729/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
-
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese di fr. 100.--.
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 agosto 2006;
indetto il dibattimento 2 maggio 2007, al
quale è comparsa l’accusata, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26
gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la
quale chiede in via principale il proscio-glimento, in via subordinata che la
pena venga sensibilmente ridotta;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E’ ACCU 1 autrice colpevole di falsità
in documenti, per avere, a Lugano e a __________, nel corso del mese
di aprile 2006, per procacciare ad altri un indebito profitto, formato e fatto
uso a scopo di inganno di un documento falso e meglio per avere presentato a __________,
proprietaria dell’immobile sito in Via __________ a __________ presso il quale
il figlio __________ ha in locazione un appartamento, un estratto dell'ufficio
esecuzioni di Lugano a nome del figlio __________ da lei stessa falsificato,
sul quale, contrariamente al vero, si attestava che non vi erano procedure
esecutive in corso né risultavano iscritti attestati di carenza beni a nome del
figlio, mentre in realtà a carico di quest’ultimo risultano 32 esecuzioni in
corso per complessivi frs. 27'143,15 e 43 attestati di carenza beni per
complessivi frs. 46'061,65?
-
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 cpv. 1 CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di falsità
in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 2729/2006 del 31 luglio 2006;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
- al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per
complessivi fr. 300.-- (trecento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza,
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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