Late opposition declared inadmissible

10.2006.262Altro tribunale19 giu 2006Dismissed

Sintesi

The President of the Pretura penale in Bellinzona held that the accused's opposition to a penal decree of 7 November 2005 was filed only on 23 May 2006 and was therefore manifestly late. The decree had been duly served and had already become final by 12 December 2005. The court declared the opposition inadmissible and ordered that, once the judgment became final, the file be returned to the public prosecutor. No fees or costs were imposed.

Regest

Art. 208 et 210 CPP; opposition au décret d’accusation tardive; l’opposition doit être déposée par écrit dans le délai légal de 15 jours dès la notification régulière du décret. Lorsque la notification est valablement établie et que l’acte est entré en force, une opposition formée plusieurs mois plus tard est irrecevable; une justification de retard ne peut rien y changer si la tardiveté est reconnue et aucune restitution du délai n’est admise dans les motifs retenus par la décision.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.262

Data decisione, Autorità: 19.06.2006, PRPEN

Titolo: Opposizione tardiva

CIVI 1

Incarto n. 10.2006.262 DA 4103/2005

Bellinzona 19 giugno 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuto colpevole di vie di fatto e di violazione di domicilio;

fatti avvenuti il 29 settembre 2005 a __________;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 186 CP;

e meglio come al decreto d’accusa n. DA 4103/2005 di data 7 novembre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

Alla multa di fr. 200.-- (duecento). 2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è

rinviata al competente foro civile. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

vista l'opposizione interposta in data 23 maggio 2006 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di Ligornetto il 7 novembre 2005;

che tale atto è stato regolarmente notificato ed è cresciuto in giudicato, come da attestazione del 12 dicembre 2005 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (cfr. decreto di accusa agli atti);

che l’opposizione interposta da ACCU 1 unicamente in data 23 maggio 2006 (cfr. data indicata sull’opposizione) risulta pertanto tardiva;

che nulla muta al riguardo la giustificazione per la reazione tardiva addotta dall’accusato, il quale del resto riconosce ed ammette in entrata la tardività del suo scritto (cfr. opposizione 23 maggio 2006);

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

  1. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

  2. Non si prelevano né tasse, né spese.

  3. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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