Acquittal for attempted fraud and forgery; no astute deception

10.2006.250Altro tribunale14 mar 2007Acquitted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Bellinzona acquitted ACCU 1 of attempted fraud and forgery in documents arising from an alleged effort to obtain early release of incoming funds from a bank. The court held that the objective requirement of astute deception for fraud was missing and that the elements of document forgery were likewise not proven. The decree d’accusa of 27 March 2006 was not confirmed. The court ordered that the justice fee and judicial costs be borne by the State.

Massima Omnilex

Art. 22 and 146 CP; Art. 251 CP: attempted fraud requires, in addition to intent, a deception strategy qualifying as astute deception capable of deceiving the victim despite ordinary diligence; mere persistence, pressure, or presentation of questionable documents is insufficient where verification readily exposes the falsity. Forgery in documents likewise presupposes a legally relevant false document and use thereof in a manner apt to affect proof in legal relations. If these objective elements are absent, acquittal follows and the costs may be charged to the State.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.250

Data decisione, Autorità: 14.03.2007, PRPEN

Titolo: cercare di convincere insistentemente la propria banca, anche mediante documenti falsi, a mettere a disposizione anticipatamente fondi asseritamente in arrivo da terzi sul proprio conto

  1. LESA 1
  2. LESA 2 tutti patr.te da: PR 1

Incarto n. 10.2006.250 DA 1325/2006

Bellinzona 14 marzo 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. truffa, mancata,

per avere, a __________, nel periodo luglio-settembre 1998, a scopo di indebito profitto, affermando cose false e sottacendo cose vere, compiuto tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della LESA 1 rispettivamente della LESA 2 di __________, al fine di indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detti istituti finanziari, e meglio per avere, tentato di ingannare astutamente i funzionari della LESA 1 e della LESA 2, cercando di far creder loro, contrariamente al vero, che sul conto __________ da lui aperto in data 17 dicembre 1997 presso LESA 1, quest’ultima a sua volta titolare di una relazione aperta presso LESA 2, fosse in arrivo un bonifico proveniente dalla __________ di GBP 309'450.--, di cui ordinante risultava essere tale __________, chiedendo ripetutamente ed insistentemente ai funzionari della LESA 1 e della LESA 2 notizie su detto bonifico e producendo altresì - a comprova della veridicità delle proprie affermazioni - un ordine di bonifico datato 27 luglio 1998 all’apparenza della __________ attestante un bonifico di GBP 369'980.-- (documento poi risultato falso a fronte delle verifiche effettuate dalla ) nonché tre fax spediti dall’ a firma (falsa) __________ che confermavano l’avvenuto bonifico in favore dell’accusato, sollecitando al contempo la liquidazione della pratica ovvero la messa a disposizione anticipata dei fondi, ritenuto che il tentativo di inganno è stato scoperto dai funzionari della LESA 2 effettuando delle verifiche presso la __________, i cui funzionari hanno rilevato la falsità dell’ordine di bonifico del 27 luglio 1998;

  1. falsità in documenti,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo nonché per perfezionare l’inganno astuto di cui al punto precedente, fatto uso di documenti falsi, e meglio fatto uso di un falso ordine di bonifico della __________ datato 27 luglio 1998 e di tre fax sottoscritti con la falsa firma di __________ che confermavano l’avvenuto bonifico a favore del conto __________, consegnando o facendo pervenire questi documenti a scopo di inganno ai funzionari della LESA 1 e della LESA 2;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS, considerati altresì l’art. 41 cifra 1 cpv. 2 CPS per la non ammissibilità della sospensione condizionale della pena, l’art. 64 cpv. 8 CPS per il lungo tempo trascorso e l’art. 67 cifra 1 CPS per la recidiva;

perseguito con decreto d’accusa del 27 marzo 2006 n. 1325/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, da espiare.

  2. Alla pena accessoria dell'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55 CPS).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 aprile 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 14 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione da entrambi i capi di imputazione, in quanto i fatti descritti nel decreto d’accusa non sono costitutivi di reato. Rilevanti sono state in effetti le due audizioni testimoniali odierne. Il teste __________ ha confermato che l’idea di rivolgersi ad un istituto elvetico per l’operazione è venuta da lui. Il teste __________ ha affermato che il prevenuto non ha mai chiesto loro l’anticipo del denaro oggetto del presunto bonifico, ma si è limitato a sollecitare loro, anche con forti toni, la fornitura di ragguagli in merito all’arrivo del denaro sul suo conto. Il suo assistito ha agito in buona fede, credendo validi i documenti sottoposti alla LESA 1 e credendo alle parole di __________. Non sono pertanto dati né il presupposto dell’inganno astuto, né gli estremi oggettivi della falsità in documenti. Rileva inoltre come __________ e __________ abbiano a suo dire mentito e come la reiezione della sua richiesta di sentirli abbia impedito di ottenere ulteriori conferme della sua versione.

Nella denegata ipotesi in cui si dovesse giungere ad una condanna, egli chiede che la sanzione sia ridotta al massimo a 30 aliquote giornaliere per l’importo minimo previsto dalla legge, sospese condizionalmente, in virtù della prognosi favorevole e del lungo tempo trascorso.

Egli rileva infine come la nuova parte generale del CPS non permetta più di comminare l’espulsione dal territorio svizzero;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Tentata truffa,

1.2. Falsità in documenti,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  1. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

  2. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  4. Deve essere comminata l’espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali condizioni?

  5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22, 146 cifra 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, rilevando la mancanza del presupposto oggettivo dell’inganno astuto per il reato di tentata truffa, art. 146 CPS, e constatando che non sono nemmeno dati gli estremi per una condanna ex art. 251 CPS;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

  1. tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,

  2. falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1325/2006 del 27 marzo 2006;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

attempted fraudforgery in documentsastute deceptionacquittalcriminal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed attempted fraud by astute deception using false documents and repeated requests for early release of funds.

Decisione estratta

No; the objective element of astute deception was not established.

Motivazione estratta

The court found that the facts did not show the required astuteness for fraud, so the charge under Art. 146 CP failed.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed forgery in documents by using a false transfer order and false fax confirmations.

Decisione estratta

No; the elements of forgery in documents were also not met.

Motivazione estratta

Because the evidentiary and objective requirements for Art. 251 CP were not fulfilled, conviction was excluded.

Questione giuridica chiave

Who bears the court fees and costs.

Decisione estratta

The costs are borne by the State.

Motivazione estratta

Following the acquittal, the court charged the justice fee and judicial costs to the State.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.