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10.2006.224 ΓÇó Domestic violence conviction and suspended detention sentence
10.2006.224Altro tribunale5 dic 2006Other
The Bellinzona Criminal Court convicted the accused for beating his wife in the marital garage and for repeated assaults over a longer period. Although the summary order had proposed aggravated qualifications and a 10-day sentence, the court retained the basic offences of simple bodily harm and repeated voies de fait and imposed 20 days of detention, suspended for two years. The accused, absent at the hearing after a timely objection to the decree of accusation, was also ordered to pay CHF 350 in court costs. The court further ordered the criminal-record entry and informed the defendant of the right to seek a new judgment within six months.
Art. 123 CPS, Art. 126 CPS, Art. 41 cpv. 1 CPS; qualification of repeated domestic violence and suspended detention sentence. Where the evidence establishes bodily injury and repeated assaults, the court may convict for the lesser proven basic offences even if the decree of accusation alleged aggravated forms. A conditional custodial sentence is permissible if the statutory requirements are met. The convicted person bears the procedural costs, and the judgment may order criminal-record registration with deletion according to the applicable statutory rules (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.224
Data decisione, Autorità: 05.12.2006, PRPEN
Titolo: Marito che picchia ripetutamente la moglie causandole lesioni
LESA 1
Incarto n. 10.2006.224 DA 1671/2006
Bellinzona 5 dicembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Pietro Croce per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, in via __________, presso il garage dell’abitazione coniugale, in data 28 maggio 2005, cagionato alla moglie LESA 1 un danno al corpo e meglio, spingendola a terra, facendola cadere, sedendosi sopra di lei e colpendola con dei pugni al volto, alla schiena e sulle braccia cagionatole le lesioni di cui al certificato medico di data 2 giugno 2005 nonché di cui alla documentazione fotografica agli atti;
per avere, a __________, in via __________, presso l’abitazione coniugale, nel periodo 1 aprile 2004 sino al 28 maggio 2005, colpendo con schiaffi con una frequenza di almeno 4/5 volte mensili la moglie LESA 1 alla nuca e/o sulla testa, compiuto vie di fatto nei suoi confronti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 126 cpv. 2 lett. b) CPS, richiamati gli art. 66ter, 41 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 8 maggio 2006 n. DA 1671/2006 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 maggio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre 2006, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Ripetute vie di fatto,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41 cpv. 1, 66ter, 123 cifra 2 cpv. 3, 126 cpv. 2 lett. b) CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 28 maggio 2005, rispettivamente nel periodo dall’1 aprile 2005 al 28 maggio 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1671/2006 del 8 maggio 2006;
condanna ACCU 1
alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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