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Numero d'incarto:
10.2006.216
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, PRPEN
Titolo:
utilizzo illecito di una carta EC per fr. 1006.-; sottrazione di un'autovettura; circolazione malgrado la revoca della licenza di condure; tentativo di appropriarsi delle monete situate in un contenitore manomettendo lo stesso.
- CIVI 1
- CIVI 2
Incarto
n.
10.2006.216
DA
1544/2006
Bellinzona
23
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 __________
prevenuto colpevole di 1. abuso di un impianto per
l'elaborazione di dati
per avere, il __________,
a __________ e a __________, per procacciare a sé un indebito profitto,
servendosi in modo abusivo o indebito di dati, ottenuto il
trasferimento di attivi a danno di un terzo, segnatamente, dopo
essere entrato in possesso illecitamente della carta EC intestata a CIVI 1
presso Banca __________ aver utilizzato indebitamente la suddetta carta in
quattro occasioni il giorno __________, digitando il codice NIP che gli era
stato comunicato in precedenza dalla titolare, e meglio, alle ore 17:58:31
quale pagamento EC-direct presso __________ per l'importo di CHF 6.-, alle
ore 18:53:12 per un prelevamento a contanti presso il Bancomat della Banca __________
di __________ di CHF 50.-, alle ore 22:08:57 un prelevamento a contanti presso
il Bancomat della Banca __________ __________ di __________ di CHF 500.-, alle
ore 22:20:29 un prelevamento a contanti presso il Bancomat della Banca __________
__________ di __________ di CHF 450.-, arrecando alla parte civile __________
un danno di CHF 1006.-;
- furto d’uso
per avere, il __________ tra le
18:30 e le 20:30, a __________, sottratto l'autovettura Suzuki __________ TI __________
intestata a __________ per farne uso, circolando con la vettura sino a __________,
dove ha lasciato il veicolo posteggiato lungo via Cantonale;
- circolazione nonostante la
revoca
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo sub. 2, condotto l'autovettura Suzuki __________
TI __________ intestata a __________, malgrado la licenza di condurre gli fosse
stata revocata a tempo indeterminato;
- danneggiamento
per avere, il __________ verso
le ore 19:30, presso il Solarium __________ in Via __________ a __________,
staccato un contenitore di monete (apparecchio a prepagamento) da una parete
del locale doccia, nell'intento di appropriarsi a scopo di indebito profitto
delle monete che credeva vi fossero riposte, danneggiando intenzionalmente la
parete, arrecando alla parte civile un danno di CHF 810.-, risarcito
parzialmente dall'assicurazione per l'importo di CHF 310.-;
- furto mancato
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui sub. 4, tentato di appropriarsi a scopo di indebito
profitto delle monete che credeva fossero contenute nell'apparecchio a prepagamento
infisso ad una parete del locale doccia del Solarium __________ di __________,
non riuscendo nel suo intento giacché l'apparecchio era vuoto;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1 CP in
relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art.
94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1544/2006 di
data 19 aprile 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
-
Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione da espiare.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'006.-- a titolo di risarcimento.
-
Al versamento alla parte
civile CIVI 2 dell'importo di fr. 500.-- a titolo di risarcimento;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 aprile 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 maggio 2006,
al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con
lettera 17 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
-
Se ACCU 1 è autore colpevole di
abuso di un impianto di elaborazione dei dati per i fatti descritti al punto 1
del decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla pena e sulle spese.
-
Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che
chiede il versamento di fr. 1'106.- a titolo di risarcimento;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 147 cpv. 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di abuso di un
impianto per l'elaborazione di dati per i fatti descritti al punto 1 del
decreto di accusa n. 1544/2006 del 19 aprile 2006.
condanna ACCU 1
per i reati non in opposizione
-
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
dà atto che il dispositivo n. 4 per
il quale non è stata fatta opposizione, ossia la condanna:
“al versamento alla
parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 500.- a titolo di risarcimento”
è definitivo.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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