Recognition of Bosnian divorce judgment in Ticino

10.2006.18Altro tribunale29 dic 2006Granted

Sintesi

The Ticino Court of Appeal's First Civil Chamber granted an application to recognize and declare enforceable a Bosnian divorce judgment from 9 November 2006. Both former spouses were citizens of Bosnia and Herzegovina, and the foreign court had acted in the spouses' state of origin. The chamber found the judgment final, relied on the court stamp evidencing immediate finality, and saw no incompatibility with Swiss public policy despite the absence of rulings on matrimonial property. Costs of CHF 250 were imposed on the applicant, and no compensation was awarded.

Regest

Art. 65 LDIP, Art. 27 LDIP, Art. 29 LDIP, Art. 511 CPC; recognition of a foreign divorce judgment where the foreign court sat in the spouses’ state of origin, the decision is final, and no violation of Swiss public policy is shown. Finality may be evidenced by an official court stamp. The mere fact that the foreign judgment limits itself to dissolving the marriage, without deciding matrimonial property or other ancillary consequences, does not in itself contravene Swiss public order. In uncontested proceedings, the non-opposing spouse is not to be treated as unsuccessful for costs purposes (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.18

Data decisione, Autorità: 29.12.2006, ICCA

Titolo: Delibazione di sentenza bosniaca di divorzio

Incarto n. 10.2006.18

Lugano, 29 dicembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 novembre 2006 presentata da

IS 1 (patrocinato dall' PA 1 )

riguardante la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale principale di (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzego­vina) nella causa di divorzio fra l'istante e

CO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 18 ottobre 2006 IS 1 (1978) e CO 1 (1968), cittadini della Bosnia ed Erzegovina, hanno adito congiuntamente il Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzego­vina) per ottenere lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a __________ il 30 marzo 2002, unione dalla quale non erano nati figli;

che con sentenza del 9 novembre 2006 il giudice unico del Tribunale, sentite le parti, ha pronunciato il divorzio a norma dell'art. 55 cpv. 1 della legge nazionale sulla famiglia (gra­ve turbativa delle relazioni coniugali);

che con istanza del 23 novembre 2006 IS 1 ha chiesto a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera, allegando una dichiarazione del 17 novembre 2006 in cui conferma di rinunciare al contraddittorio;

che all'istanza egli ha accluso un'identica dichiarazione del 17 no­vembre 2006 in cui l'ex moglie conferma a sua volta, con firma autenticata, di rinunciare al contraddittorio;

che nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura con­tenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);

che accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3, la quale però non è stata firmata dalla Bosnia ed Erzegovina);

che, ad ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale straniero era data già in virtù dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;

che, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine pubblico svizzero, sostanziale e proces­suale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 LDIP);

che nel caso specifico la sentenza di divorzio, seppure impugnabile entro 30 giorni davanti al Tribunale circondariale di __________, risulta essere passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come attesta la stampiglia apposta dal Tribunale principale di __________ sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;

che la sentenza in questione non appare contraria all'ordine pub­blico sostanziale o processuale svizzero, sebbene il tribunale bosniaco si sia limitato a sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio;

che, pertanto, la sentenza in rassegna adempie i requisiti posti dal diritto svizzero ai fini della delibazione;

che gli oneri del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, la convenuta non essendosi opposta all'istanza e non potendosi reputare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per motivi analoghi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 9 novembre 2006 dal Tribunale principale di __________ (Repubblica Srpska, Bosnia ed Erzego­vina) nella causa di divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– ; – .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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