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10.2006.161 ΓÇó Objection inadmissible for lack of signature
10.2006.161Altro tribunale27 lug 2006Dismissed
The accused lodged an objection to a penalty order for a contravention of the AVS. The objection was filed without the required signature. The Pretura penale granted a five-day peremptory deadline to cure the defect, warning of inadmissibility. The defect was not remedied despite notification. The court therefore held the objection inadmissible, declared the penalty order final, and ordered that the file be returned to the public prosecutor after entry into force. No fees or expenses were imposed.
Objection against a penalty order; formal requirements and cure of defects. An objection that is not duly signed is inadmissible if the defect is not remedied within the peremptory deadline set by the court with an express warning of inadmissibility. If the defect is not cured, the objection fails and the penalty order enters into legal force; the file is then returned to the prosecuting authority for further handling. Consider. on the missing signature and the failure to rectify the defect.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.161
Data decisione, Autorità: 27.07.2006, PRPEN
Titolo: Opposizione irricevibile
CIVI 1
Incarto n. 10.2006.161 DA 1225/2006
Bellinzona 27 luglio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
fatti avvenuti a far tempo dal mese di settembre 2005 a __________;
reato previsto dall'art. 88 LAVS;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA 1225/2006 di data 27 marzo 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
Alla multa di fr. 200.-- (duecento). 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta in data 30 marzo 2006 dall'accusato;
considerato che con scritto 29 marzo 2006, inoltrato il giorno successivo, l’accusato ha interposto opposizione;
che tuttavia l’atto di cui sopra non è stato da lui debitamente firmato;
che di conseguenza questa autorità il 4 aprile 2006 gli ha impartito un termine perentorio di 5 giorni, pena irricevibilità, per provvedere a firmare l’opposizione;
che l’accusato, al quale il 22 aprile 2006 è stato notificato lo scritto di questa autorità (cfr. verifica postale), non ha provveduto a sanare il vizio segnalatogli, malgrado sia stato informato delle conseguenze;
che pertanto l’opposizione 30 marzo 2006 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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