Partial conviction for insults and AVS reporting omission

10.2006.128Altro tribunale5 dic 2006Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale convicted ACCU 1 of an AVS reporting omission and of insult only for the epithet 'scimmia'. It acquitted him of the remaining insult allegations, of threat, and of vie di fatto. The court reduced the prosecutor’s proposed fine to CHF 200, ordered CHF 400 in costs, declined to revoke or extend the suspended 90-day detention sentence from 31.10.2005, and refused any criminal-record entry. The civil claims of LESA 1 and LESA 2 were left to the civil forum.

Massima Omnilex

Art. 88 LAVS, Art. 177 CP, Art. 180 CP, Art. 126 CP; when several expressions are alleged as insult, only the proven utterances may ground liability, and Art. 177 cpv. 2 CP may exempt punishment for a minor insult in the concrete circumstances. A threat requires a serious menace capable of causing alarm; mere contentious conduct is insufficient. Vie di fatto presupposes intentional physical interference reaching the threshold of punishable assaultive conduct. Where the merits only partly justify conviction, the fine and ancillary consequences may be reduced accordingly; probation revocation and criminal-record entry are not automatic but depend on the statutory prerequisites and the overall assessment of the case (consid. relevant).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.128

Data decisione, Autorità: 05.12.2006, PRPEN

Titolo: Non riversare alla Cassa di compensazione i contributi prelevati ai propri dipendenti; offendere l'onore con epiteti quali "mantenuta, scimmia, morta di fame"; incutere spavento a terze persone attraverso minacce verbali; afferrare fortemente un braccio a terze persone senza però cagionare un danno

  1. LESA 1
  2. LESA 2 tutti patr.te da: PR 1

Incarto n. 10.2006.128/CEG DA 928/2006

Bellinzona 5 dicembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. contravvenzione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,

per avere, a __________, a far tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione __________, __________, presso la quale era affiliato in qualità di titolare del “__________Sagl”, i quaderni dei salari versati nel corso del 2004 ai propri dipendenti;

reato previsto dall’art. 88 LAVS;

  1. ingiuria,

per avere, in data 14 novembre 2005 a __________, offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei suoi confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui: “mantenuta”, “morta di fame”, “scimmia”;

reati previsti dall’art. 177 CP;

  1. minaccia,

per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, rivolgendosi ancora a LESA 2, affermando che “l’avrebbe messa sotto con la jeep”, ovvero usando grave minaccia, incusso spavento o timore ad una persona;

reato previsto dall’art. 180 cpv. 1 CP;

  1. vie di fatto,

per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, intenzionalmente preso per un braccio LESA 2 (recte: LESA 1) tentando di infilarle in bocca un telecomando, commesso vie di fatto senza tuttavia cagionarle un danno al corpo o alla salute;

reato previsto dall’art. 126 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 928/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

Alla multa di fr. 800.-- (ottocento) a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflittegli dal Ministero Pubblico il 2.2.2005 e il 31.10.2005.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 31.10.2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

Non prolunga né ammonisce l'accusato circa il periodo di cancellazione della multa pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 2.2.2005;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 marzo 2006;

indetto il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal difensore avv. DI 1, __________; il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 7 settembre 2006 ha rinunciato ad inter-venire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre il patrocinatore delle parti civili LESA 1 e LESA 2, avv. PR 1, __________, con lettera 30 novembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa e chiedendo la rifusione di fr. 572.45 per onorario e spese oltre fr. 200.—per torto morale;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede inizialmente il proscioglimento dal capo d’accusa di minaccia e da quello di vie di fatto. E’ ammessa la pronuncia di “scimmia”, che non costituisce tuttavia ingiuria e per di più va considerata nel contesto di tensione e provocazione per gli atteggiamenti di ostruzione della moglie; non sono stati proferiti altri epiteti né del resto la Signora LESA 2 ne riferisce.

Peraltro le Signore LESA 2 e LESA 1 sono codenuncianti e non possono essere considerate come testi l’una dell’altra; il loro è un sostegno a specchio che non va protetto.

Per quanto attiene il reato in materia LAVS si ammette quanto imputato nel DAC, anche se il fatto che la moglie abbia estromesso di fatto l’accusato dalla gestione della società, gli ha impedito di accedere ad ogni documentazione e quindi di far fronte ai propri doveri.

In conclusione, la multa, per il solo reato LAVS, va sensibilmente ridotta e non deve esservi prolungamento della sospensione condizionale alla pena di 90 giorni; le pretese di parte civile vanno respinte;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. contravvenzione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, per avere, a __________, a far tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione __________, __________, presso la quale era affiliato in qualità di titolare del “__________Sagl”, i quaderni dei salari versati nel corso del 2004 ai propri dipendenti?

1.2. ingiuria, per avere, in data 14 novembre 2005 a __________, offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei suoi confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui: “mantenuta”, “morta di fame”, “scimmia”?

1.2.1. Può essere applicato l’art. 177 cpv. 2 o 3 CP?

1.3. minaccia, per avere, in data 14 novembre 2005 a __________, rivolgendosi a LESA 2, affermando che “l’avrebbe messa sotto con la jeep”, ovvero usando grave minaccia, incusso spavento o timore ad una persona?

1.4. vie di fatto, per avere, in data 14 novembre 2005 a __________, intenzionalmente preso per un braccio LESA 1 tentando di infilarle in bocca un telecomando, commesso vie di fatto senza tuttavia cagionarle un danno al corpo o alla salute?

  1. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

  2. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico il 31.10.2005?

3.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

  1. Quid circa il periodo di cancellazione della multa decretata dal Ministero Pubblico il 2.2.2005?

  2. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  3. Devono essere riconosciute le pretese delle parti civili e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

  4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126, 177 cpv. 1 e 2 CP; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2.1., negativamente ai quesiti posti sub 1.3., 1.4., 3. e 5.; come segue ai quesiti posti sub 1.2., 2., 3.1., 4., 6. e 7.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 88 LAVS) per avere, a __________, a far tempo da gennaio 2005, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione __________, __________, presso la quale era affiliato in qualità di titolare del “__________Sagl”, i quaderni dei salari versati nel corso del 2004 ai propri dipendenti;

ingiuria (art. 177 CP), per avere, in data 14 novembre 2005 a __________, offeso con parole l’onore di LESA 1, proferendo nei suoi confronti l’epiteto di “scimmia”;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 200.— (duecento);

  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie fr. 250.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

manda esente da pena ACCU 1 per quanto attiene l’ingiuria “scimmia” in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 31.10.2005, ma l’ammonisce formalmente;

non prolunga

né ammonisce l'accusato circa il periodo di cancellazione della multa pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 2.2.2005;

dispone che non vi sia iscrizione a casellario giudiziale;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie ACCU 1 dalle accuse di ingiuria in relazione alle espressioni “mantenuta” e “morta di fame”, rispettivamente dalle accuse di minaccia e di vie di fatto;

rinvia la parte civile per le proprie pretese al competente foro civile;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Cassa cantonale compensazione AVS, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

insultthreatphysical assaultAVS reporting dutyconditional sentencecriminal recordcivil referralcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed an AVS contravention by failing to file salary records with the compensation fund.

Decisione estratta

Yes. The omission was established and constituted a contravention under Art. 88 LAVS.

Motivazione estratta

The court accepted the admission as to the administrative omission, although the accused claimed he had been deprived of access to the company documents by his wife.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed insult under Art. 177 CP by calling LESA 1 'mantenuta', 'morta di fame', and 'scimmia'.

Decisione estratta

Only the epithet 'scimmia' was punished; the other expressions were dismissed. Art. 177 cpv. 2 CP applied to exempt punishment for the single insult.

Motivazione estratta

The court found only the term 'scimmia' proven, and treated the other alleged epithets as unproven. For 'scimmia', it applied Art. 177 cpv. 2 CP and granted exemption from punishment.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed threat against LESA 2 by saying he would run her over with the jeep.

Decisione estratta

No. The threat charge was not proven.

Motivazione estratta

The court rejected the threatening conduct as charged.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed assaultive conduct by grabbing LESA 1's arm and attempting to put a remote control in her mouth.

Decisione estratta

No. The charge of vie di fatto was rejected.

Motivazione estratta

The court found the allegation not established as a punishable physical assault.

Questione giuridica chiave

Whether the conditional suspension of the 90-day detention sentence from 31.10.2005 had to be revoked or prolonged.

Decisione estratta

No revocation and no prolongation were ordered; only a formal warning was issued.

Motivazione estratta

In light of the outcome, the court declined both revocation and extension of the probation period.

Questione giuridica chiave

Whether the prior fine of 2.2.2005 had to affect the cancellation period by prolongation or warning.

Decisione estratta

No prolongation and no warning were ordered regarding cancellation of the earlier fine.

Motivazione estratta

The court rejected any additional consequence concerning the prior fine.

Questione giuridica chiave

Whether the conviction had to be entered in the criminal record.

Decisione estratta

No entry in the criminal record was ordered.

Motivazione estratta

The court expressly denied registration in the criminal record.

Questione giuridica chiave

Whether the civil claims of LESA 1 and LESA 2 should be upheld.

Decisione estratta

No. The civil parties were referred to the civil court.

Motivazione estratta

The court did not assess the claims on the merits and sent them to the competent civil forum.

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