Conviction for defamation and threat over insulting letters

10.2006.126Altro tribunale17 nov 2006Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Bellinzona convicted ACCU 1 of defamation and threat for letters sent to CIVI 1 and copied to third parties, one of which was also published in a weekly newspaper. The court found that the insulting epithets exceeded permissible criticism and that, in the tense context, the threatening sentence was capable of creating a concrete fear of danger. The opposition to the accusation decree was dismissed in substance, the CHF 200 fine was upheld, and the accused was ordered to pay court costs and CHF 200 in ripetibili to the civil party. The conviction was also ordered to be entered in the criminal record, with deletion after one year if the fine is paid and good conduct is maintained.

Massima Omnilex

Art. 173 et 180 CP; defamation and threat by written statements distributed to third parties; limits of lawful criticism and contextual assessment of threat. Expressions that, taken as a whole and in their dissemination context, go beyond sharp criticism and impute disreputable conduct to a person may constitute defamation. For threat, the court must assess whether, in the concrete circumstances and relationship between the parties, the statement is objectively apt to instill fear of a real danger, even if similar wording could appear harmless in another setting (consid. on the tense climate and the specific wording). The conviction may be accompanied by a modest fine, criminal-record entry, and costs against the convicted accused.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.126

Data decisione, Autorità: 17.11.2006, PRPEN

Titolo: Diffamare una persona dandole del "fuco", "re dei falsi invalidi", "demente" e minacciare

Incarto n. 10.2006.126 DA 1036/2006

Bellinzona 17 novembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretari per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. diffamazione

per avere, quale autore delle lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1 medesimo con copie inviate a più parti, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”, reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1, in particolare affermando e lasciando chiaramente intendere che quest’ultimo era “...re dei falsi invalidi…”,

e tacciandolo di “fuco” e affibbiandogli l’epiteto di “demente”, inoltre affermando che “…piuttosto paga le imposte che devi ancora pagare al Comune di __________ e taci, fuco…”;

  1. minaccia

per avere, quale autore delle lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”, incusso spavento e timore a CIVI 1 affermando “Non azzardarti a rivolgermi la parola perché la considererò una provocazione e reagirò di conseguenza”;

reati previsti dall’art. 173 cifra 1 e 180 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 1036/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 marzo 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile, mentre il Procuratore publico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile, il quale fa rilevare che l’accusato ammette i fatti imputati e che le lettere da lui scritte sono esageratamente offensive e non possono di certo essere inserite nel contesto della critica, trattandosi di veri e propri insulti. Lo stesso patrocinatore fa inoltre notare che nell’incarto congiunto CIVI 1, qui parte civile, ha ritirato l’opposizione, chiedendo di fare altrettanto ad ACCU 1, ma questi non l’ha fatto e si è resa così necessaria l’arringa odierna, motivo per il quale il patrocinatore chiede il riconoscimento di congrue ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce la propria legittimità nel dire di CIVI 1 ciò che ha scritto;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione e minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico?

  2. In caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L’eventuale condanna deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?

5.Se devono essere riconosciute delle ripetibili alla parte civile?

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che, indipendentemente dagli obiettivi ricercati dall’accusato (che non possono in questa sede – penale – essere valutati), gli epiteti da lui utilizzati e gli scritti inviati a terzi vanno oltre alla legittima facoltà di critica che la legge conferisce ai privati cittadini e alle autorità pubbliche;

che il clima fra le parti, assai teso, impone di essere maggiormente severi nell’ammettere anche l’esistenza di una minaccia, nel senso che una frase che in altre circostanze potrebbe non incutere particolare timore o sgomento, nella fattispecie era sicuramente suscettibile di fare credere al destinatario dell’esistenza di un concreto pericolo;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173, 180 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole diffamazione e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1036/2006 del 9 marzo 2006.

condanna ACCU 1

  1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà commutata in arresto.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

  3. La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.

  4. Al pagamento di fr. 200.—a titolo di ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

defamationthreatinsultcriminal finecriminal recordparty costswritten communication

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed defamation and threat by writing and circulating the letters.

Decisione estratta

Yes. The expressions and dissemination to third parties went beyond lawful criticism, and the statement was capable in context of causing real fear.

Motivazione estratta

The court held that the insulting epithets and letters to third persons exceeded the bounds of permissible criticism. Given the tense climate between the parties, the threatening sentence was objectively apt to make the recipient believe in a concrete danger.

Questione giuridica chiave

Whether the penalty proposed in the accusation decree had to be modified.

Decisione estratta

No. The proposed fine of CHF 200 was upheld, with the warning that non-payment within three months would lead to conversion into arrest.

Motivazione estratta

As the accused was found guilty as charged, the court confirmed the monetary penalty without reduction or increase.

Questione giuridica chiave

Whether the conviction had to be entered in the criminal record and under what cancellation conditions.

Decisione estratta

Yes. The conviction is to be entered and deleted within one year if the accused pays the fine and maintains good conduct.

Motivazione estratta

The court expressly ordered criminal-record registration with conditional deletion tied to payment and good conduct.

Questione giuridica chiave

Who must bear court costs and whether the civil party is entitled to compensation for costs.

Decisione estratta

The accused must pay the justice fee and court expenses, and CHF 200 in ripetibili to the civil party.

Motivazione estratta

As the accused was convicted, costs were charged to him and the civil party was awarded party compensation.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.