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Numero d'incarto:
10.2006.10
Data decisione, Autorità:
21.06.2007, PRPEN
Titolo:
Omettere di ottemperare al decreto esecutivo della Pretura
- CIVI 1
- CIVI 2
tutti patr.ti da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.10
DA
4145/2005
Bellinzona
21
giugno 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per avere, a __________, dal __________,
volontariamente omesso di ottemperare al decreto esecutivo __________ del
Segretario assessore della Pretura di __________ che le ordinava, con la
comminatoria dell'art. 292 CP, di procedere al taglio delle piante come
indicato nella sentenza __________ della Pretura di __________, __________ __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze
di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292
CP;
perseguita con decreto d’accusa del 7 novembre
2005 n. 4145/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
-
Per ogni pretesa le parti
civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, sono rinviate al competente
foro civile.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Ed inoltre La condanna non verrà iscritta a
casellario giudiziale.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 22 novembre 2005;
indetto il
dibattimento 21 giugno 2007, al quale hanno partecipato la prevenuta e il suo
difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 marzo 2007 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti civili non hanno fatto atto
di comparsa, così come il loro patrono;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________,
il quale esamina la fondatezza dal punto di vista formale e di merito della
decisione del Segretario assessore nella procedura ordinaria inappellabile, che
egli reputa viziata da carenze a livello difensivo (mancata applicazione
dell’art. 39 CPC, siccome le parti non conoscevano i meccanismi procedurali).
Quindi egli assevera che la versione della sua patrocinata (piante presenti già
prima di dieci anni), da lei affermata sin dalla prima procedura, sarebbe
confortata dalle fotografie agli atti e dalla lettera dell’ing. __________.
Invoca dipoi l’errore sui fatti: l’imputata si reputava vittima di
un’ingiustizia (le veniva imposto un ordine in base a una decisione errata dal
punto formale e sostanziale) e pertanto essa non ha dato seguito all’ordine impartitole
sotto comminatoria penale. Oltre a ciò, la stessa attendeva l’esito sulla sua
domanda di restituzione in intero. Di conseguenza, la sua assistita deve essere
assolta, siccome essa non era consapevole della reale validità della decisione
esecutiva; detto altrimenti, per la rappresentazione errata dei fatti, la
prevenuta non poteva soggettivamente integrare gli estremi del reato
ascrittole;
sentita per ultimo l'accusata per la sua
dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale asserisce di essere stata
vittima di un’ingiustizia fin dall’inizio della procedura ordinaria nell’anno __________;
posti a
giudizio, con l’adesione delle parti, i seguenti quesiti
- È ACCU 1, __________,
autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità, art. 292 CP,
per avere,
a __________, dal __________,
volontariamente omesso di ottemperare al decreto esecutivo __________ del
Segretario assessore della Pretura di __________ che le ordinava, con la
comminatoria dell'art. 292 CP, di procedere al taglio delle piante come
indicato nella sentenza __________ della Pretura di __________, __________?
- Ha agito
per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto, art. 13 CP?
2.1. Trattasi di
un errore sull’illiceità, art. 21 CP?
-
In caso di
risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena le deve essere inflitta?
-
In caso di condanna, deve essere ordinata
la sua iscrizione a casellario giudiziale?
-
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 ss., 34 ss., 42
ss., 47 ss., 106 e 292 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CP,
per avere,
a __________, dal __________,
volontariamente omesso di ottemperare al decreto esecutivo __________ del
Segretario assessore della Pretura di __________ che le ordinava, con la
comminatoria dell'art. 292 CP, di procedere al taglio delle piante come
indicato nella sentenza __________ della Pretura di __________, __________;
condanna ACCU 1
- alla multa di
fr. 300.00 (trecento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (fr. 800.00 in caso di richiesta di
motivazione scritta).
La condanna non sarà iscritta a
casellario giudiziale.
Dà atto del fatto che il rinvio al
competente foro civile delle parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________,
per ogni loro pretesa, così come indicato nel decreto di accusa, è cresciuto in
giudicato.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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