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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.90
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, PRPEN
Titolo:
sottrazione di un apparecchio di registrazione sonora posta nel giardino del vicino, coltivazione di una piantina di canapa, graffiatura di una scritta apposta su di un cartello
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.90
10.2005.220
DA
63/2005
DA
1186/2005
Bellinzona
14
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , ,
prevenuta colpevole di 1. sottrazione di una cosa mobile,
per avere, a __________,
località __________, il 5 settembre 2004, in danno di __________, ritenendo
fosse irregolare e con l’intenzione di consegnarlo ad un legale, sottratto,
senza intenzione di appropriarsene, un registratore Sanyo del valore di fr.
500.--, causando un pregiudizio considerevole al legittimo detentore (già
restituito alla parte lesa);
- violazione di domicilio,
per essere entrata nelle
circostanze di cui sopra, indebitamente e contro la volontà di __________ sulla
di lui proprietà al fine di portare via il registratore citato;
- contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza
autorizzazione, a __________, nel corso dell’anno, fino al 5 settembre
2004, coltivato una pianta di canapa, sequestrata dalla Polizia al momento del
controllo;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 141,
189 CPS, 19a LStup;
perseguita con decreto d’accusa del 10 gennaio
2005 n. DA 63/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa n. DA 63/2005 interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2005
dall’accusata;
e inoltre
prevenuta colpevole di 1. danneggiamento di poca entità,
per avere, a __________,
nel corso del mese di maggio del 2004, graffiando la scritta __________
rendendola illeggibile, intenzionalmente danneggiato un cartello indicante la
proprietà privata di __________;
- violazione di domicilio,
per essere entrata
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, nelle surriferite
circostanze, nella proprietà di __________, allo scopo di commettere il
danneggiamento di cui sopra;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 144
cpv. 1, 172ter, 186 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 29 marzo
2005 n. DA 1186/2005 del AINQ 1, , che propone la condanna:
-
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa DA 1186/2005 interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005
dall’accusata;
indetto il dibattimento 14 giugno 2005,
al quale hanno partecipato l’imputata e l’interprete, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l’accusata, la quale si dichiara
non colpevole per tutti i capi di imputazione a lei ascritti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Sottrazione di una cosa
mobile,
1.2. Ripetuta
violazione di domicilio,
1.3 Contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
1.4. Danneggiamento,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nei decreti d'accusa n. DA
63/2005 del 10 gennaio 2005 e n. DA 1186/2005 del 29 marzo 2005?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate
la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68, 141, 144 cpv. 1,
172ter, 186 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
-
sottrazione di una cosa
mobile, art. 141 CPS, in combinazione con l’art. 172ter CPS,
-
danneggiamento, art. 144
cpv. 1, in combinazione con l’art. 172ter CPS,
-
ripetuta violazione di
domicilio, art. 186 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 5 settembre 2004, nonché nel mese di maggio 2004, nelle circostanze
descritte ai punti nri. 1 e 2 del decreto di accusa n. DA 63/2005 del 10
gennaio 2005 e ai punti nri. 1 e 2 del decreto d’accusa n. DA 1186/2005 del 29
marzo 2005;
e la proscioglie dall’accusa di:
contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti descritti al
punto n. 3 del decreto d’accusa n. DA 63/2005 del 10 gennaio 2005;
condanna ACCU 1
-
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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