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10.2005.610 ΓÇó Serious drunk driving conviction upheld
10.2005.610Altro tribunale11 apr 2006Confirmed
The Bellinzona Pretura penale convicted ACCU 1 of driving in an unfit state after he drove a car on 2005-10-06 with a blood alcohol level between 2.33 and 2.65 g/kg. The accused and his lawyer did not attend the hearing because he had been authorized to be absent due to hospitalization. The court confirmed the summary penalty order, imposing 45 days' detention, conditionally suspended for 3 years, and CHF 600 in court fees and expenses. The conviction was also ordered to be entered in the criminal record.
Art. 91 cpv. 1 LCStr; driving in an unfit state through severe intoxication. A blood alcohol concentration in the range of 2.33 to 2.65 g/kg suffices for the offense when the accused drives a motor vehicle in that condition. Where the factual basis is established, the court may confirm the summary penalty order and impose a custodial sentence, conditionally suspended under Art. 41 CP, together with costs and criminal-record registration pursuant to the applicable provisions (consid. 1-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2005.610
Data decisione, Autorità: 11.04.2006, PRPEN
Titolo: Guida in grave stato di ubriachezza (min. 2.33 - max. 2.65 grammi per mille)
Incarto n. 10.2005.610 DA 4780/2005
Bellinzona 11 aprile 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 rappr. da: RA 1
prevenuto colpevole di Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.33 – max. 2.65 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 6.10.2005,
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre 2005 n. DA 4780/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cfra 3 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20/21 dicembre 2005 dal prevenuto;
indetto il dibattimento in data 11 aprile 2006, al quale il prevenuto e il suo rappresentante legale non hanno partecipato, come pure il Procuratore pubblico, che, con lettera 27 marzo 2006, aveva preannunciata la sua assenza al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
atteso che l’accusato, ricoverato presso uno stabilimento di cura per un periodo imprecisato (cfr. certificato medico 6 aprile 2006, doc. dib. 2), è stato autorizzato a non presenziare al dibattimento giusta l’art. 229 CPP;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
per aver condotto, a __________ il 6.10.2005, l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.33 – max. 2.65 grammi per mille)?
In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere comminata?
In caso di pena privativa della libertà, deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9, 18, 41 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti no. 1, 3 e 4;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,
per aver condotto, a __________ il 6.10.2005,
l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.33 – max. 2.65 grammi per mille);
condanna ACCU 1
alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 600.00 (seicento).
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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