Acquittal for calling a third party a thief

10.2005.609Altro tribunale7 apr 2006Acquitted

Sintesi

The Bellinzona Pretura penale tried an accused for insult after he allegedly called the injured party a thief in Lugano on 26 October 2004. Following an opposition to the decree of accusation, the accused appeared at the hearing; the prosecutor did not attend but requested confirmation of the decree. After examining the file and hearing the accused, the court rejected the accusation, acquitted him of insult, and charged the total costs of CHF 200 to the State.

Regest

Art. 177 CP; proof of insult and allocation of costs after acquittal: where the court, after assessment of the record and hearing of the accused, does not find the accusation established, the accused must be acquitted and the ancillary questions on punishment and criminal-record entry become moot. Upon acquittal, procedural costs may be charged to the State, absent a different statutory basis; the presumption of innocence under Art. 32 cpv. 1 Cost. and Art. 6 cifra 2 CEDU militates against a conviction without sufficient proof.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.609

Data decisione, Autorità: 07.04.2006, PRPEN

Titolo: offendere l'onore di terzi con l'epiteto "ladro"

LESA 1

Incarto n. 10.2005.609 DA 4462/2005

Bellinzona 7 aprile 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di ingiuria, art. 177 CP,

per avere, a Lugano il 26 ottobre 2004,

offeso l’onore di LESA 1 tacciandolo di ladro,

perseguito con decreto d’accusa del 28 novembre 2005 n. DA 4462/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2005;

indetto il dibattimento 7 aprile 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre la SPP con lettera 24 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);

posti a giudizio, con il consenso dell’accusato, i seguenti quesiti

  1. È ACCU 1 autore colpevole del reato di ingiuria, art. 177 CPS,

per avere,

a Lugano il 26 ottobre 2004,

offeso l’onore di LESA 1 tacciandolo di ladro?

2.In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena deve essergli comminata?

3.La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  1. Il giudizio sulle spese processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177 CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto no. 1 e ritenuti superati gli altri;

proscioglie ACCU 1

dal capo di imputazione di ingiuria, art. 177 CP,

e carica la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 200.00 (duecento) allo Stato.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

insulthonouracquittalcriminal costspresumption of innocence