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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.597
Data decisione, Autorità:
28.04.2006, PRPEN
Titolo:
Sottrazione di giocattoli in un negozio per un importo complessivo di fr. 128.60
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.597
DA
4681/2005
Bellinzona
28
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di furto di poca
entità, art. 139 e 172ter CP,
per avere,
a __________ il __________,
per
procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene sottratto ai
danni del negozio CIVI 1 diversi giocattoli per bambini per un importo
complessivo di fr. 128.60
perseguita con decreto
d’accusa del 5 dicembre 2005 n. DA 4681/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
-
Alla multa di
fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata
entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in
arresto (art. 49 cfra 3 e 106 CPS).
-
Per ogni pretesa
la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.
-
La condanna non
verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta in data 14 dicembre 2005;
indetto il dibattimento in data 28
aprile 2006, al quale l’accusata, dopo essersi giustificata, non ha partecipato
con l’autorizzazione di questo giudice conformemente all’art. 229 CPP; il
Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico
dibattimento, mentre la parte civile non si è presentata;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
- È ACCU 1, __________, autrice colpevole di furto di lieve entità, art. 139 e 172ter CP,
per avere,
a __________ il __________,
per
procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene sottratto ai
danni del negozio CIVI 1 diversi giocattoli per bambini per un importo
complessivo di fr. 128.60?
-
In caso di
risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere
comminata?
-
In caso di
condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
-
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
10 segg., 18, 139 e 172ter CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito n. 1 e ritenuti superati tutti gli altri,
proscioglie ACCU 1,
dal reato di furto
di lieve entità, art. 139 combinato con l’art. 172ter CPS,
e carica allo Stato
la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 100.-.
Le parti sono state avvertite da questo
giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.
50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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