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Numero d'incarto:
10.2005.585
Data decisione, Autorità:
11.08.2006, PRPEN
Titolo:
circolare con l'autovettura in stato di ubriachezza (alcoolemia:1.72 - max. 2.05 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato per analogo reato
Incarto
n.
10.2005.585
DA
4438/2005
Bellinzona
11
agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il
segretario Mattia Pontarolo per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art.
91 cpv. 1 vLCS,
per aver condotto,
a __________ il __________,
l’autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come
documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi
per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo
reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille);
perseguito con decreto
d’accusa del 21 novembre 2005 n. DA 4438/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve
essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cfra 3 CPS).
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle
pene di 10 (dieci) giorni di detenzione ciascuna, decretate nei suoi confronti
dal MP il __________ e dalla Pretura penale il __________ (art. 41 cifra 3 cpv.
1 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41
cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 dicembre 2005;
indetto il
dibattimento 11 agosto 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo
raccomandata del 1/7 giugno 2006, non è comparso, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme
contumaciali;
data lettura del
decreto d'accusa;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
- È ACCU 1, __________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 vLCStr,
per aver
condotto,
a __________
il __________,
l’autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come
documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi
per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo
reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille)?
-
In caso di
risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?
-
In caso di pena privativa della libertà,
deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della
pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
-
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene
di 10 (dieci) giorni di detenzione ciascuna, decretate nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il __________ e dalla Pretura penale il __________?
-
In caso di
condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
-
A chi il
carico della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
91 cpv. 1 vLCStr; 9, 18, 41, 48, 49, 63 e 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39
LTG; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti no. 1, 3, 4 e 5;
dichiara ACCU
1
autore colpevole di
conducenti ebbri, art. 91 cpv. 1 vLCS,
per aver
condotto,
a __________
il __________,
l’autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come
documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 1.72 – max. 2.05 grammi
per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo
reato (alcolemia: 1.37 grammi per mille);
e condanna ACCU 1
-
alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (fr.
1100.00 in caso di richiesta di motivazione scritta).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
Revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________
e alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale il __________.
Le parti sono
state avvertite, tramite questo giudice, del loro diritto di presentare dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di
cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la
motivazione della sentenza.
Avverte il
condannato in contumacia della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il
termine di 6 (sei) mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per le tasse
e le spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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