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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.573
Data decisione, Autorità:
08.03.2006, PRPEN
Titolo:
Molestare sotto l'influsso di bevande alcooliche, percuotere con schiaffi sul viso e appropriarsi di due paia di scarpe per un importo complessivo di fr. 158.--
- LESA 1
- CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.573
DA
4380/2005
Bellinzona
8
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DUF 1)
prevenuto
colpevole di 1. molestie sessuali,
per avere, a __________,
in __________, sotto l’influsso di bevande alcooliche (1, 24 g/kg min. al
momento del prelievo alle ore 23’00), molestato sessualmente LESA 1, mediante
vie di fatto, toccandole le parti intime e, impudentemente mediante parole,
facendole proposte esplicite ed insultandola con l’epiteto “troia”;
- vie di fatto,
per avere, nel corso
della colluttazione che ha fatto seguito alle molestie sessuali descritte al
punto 1 del presente decreto d’accusa, nelle medesime circostanze di tempo e
luogo, percosso LESA 1, dandole segnatamente schiaffi sul viso;
- violazione di domicilio,
per essersi
indebitamente trattenuto, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al
p.to 1. nell’appartamento di LESA 1, malgrado la sua ingiunzione a lasciare
l’abitazione;
- furto di poca entità,
per avere, a __________,
il __________, al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito
profitto, sottratto, ai danni del supermercato CIVI 1, due paia di scarpe per
un importo complessivo di fr. 158.-, refurtiva recuperata e restituita alla
parte civile;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 139
richiamato l'art. 172ter CP, 186, 198 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre
2005 n. 4380/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 40 (quaranta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
-
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2005;
indetto il
dibattimento 8 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il
suo difensore e l’interprete;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta
unicamente il reato di vie di fatto, in quanto dalla documentazione agli atti
non risulta provato; per quanto attiene alla pena principale non si oppone alla
proposta del Procuratore pubblico, mentre per quanto riguarda la pena
accessoria chiede che la stessa venga sospesa condizionalmente;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1. molestie sessuali
1.2. vie di fatto
1.3. violazione di domicilio
1.4. furto di poca entità
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla pena e sulle spese.
-
Se deve essere inflitta la pena
accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
3.1. in caso di risposta
affermativa se questa pena può essere sospesa.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 55, 63, 64, 68, 126
cpv. 1, 139 richiamato l'art. 172ter, 186, 198 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP;
39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di molestie
sessuali, vie di fatto, violazione di domicilio e furto di poca entità per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4380/2005
del 21 novembre 2005.
condanna ACCU 1
-
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
condanna ACCU 1 alla pena
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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