Acquittal for simple bodily harm after objection to penalty order

10.2005.569Altro tribunale5 apr 2007Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

ACCU 1 objected to a penalty order accusing her of simple bodily harm for punching CIVI 1 in the face on 9 August 2005. After the hearing before the Pretura penale in Bellinzona, the court acquitted her of the charge. The judgment also placed the court fee and judicial expenses, totaling CHF 200, on the State. The civil party’s referral to the civil forum, contained in the penalty order, was not reformulated in the dispositive part.

Massima Omnilex

Art. 123 cifra 1 CP; acquittal on objection to a penalty order for simple bodily harm. Where the court does not find the accused guilty of the charged offence, the criminal accusation must be dismissed by acquittal and the financial consequences may be allocated to the State according to the applicable fee rules. The dispositive part governs the binding outcome; ancillary warnings about appeal rights and request for written reasons do not affect the merits (cf. consid. on the decisive dispositive section).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.569

Data decisione, Autorità: 05.04.2007, PRPEN

Titolo: Colpire una persona al volto con un pugno provocandole delle lesioni.

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.569 DA 4022/2005

Bellinzona 5 aprile 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1, (difesa da: DI 1,)

prevenuta colpevole di lesioni semplici,

per avere, _________ , il 9 agosto 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di CIVI 1 colpendola al volto con un pugno provocandole le lesioni attestate nel certificato medico 10.08.2005 del dr. med. __________ dell’__________ agli atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP; richiamato l'art. 66 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 31 ottobre 2005 n. 4022/2005 del , che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

  2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005;

indetto il dibattimento in data 5 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusata personalmente, accompagnata dal suo difensore, mentre la sost. PP ha comunicato di rinunciare a comparire con scritto 15 febbraio 2007;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

viene sentita la teste __________;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusata;

sentito da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. È ACCU 1 autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

  2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

  3. Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura

formulate da CIVI 1?

  1. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

  2. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a

quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti l’art. 123 cifra 1 CP, richiamato l'art. 66 CP; gli art.9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni semplici, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr.

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

simple bodily harmacquittalpenalty order objectioncourt costscriminal procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether ACCU 1 is guilty of simple bodily harm as charged in the penalty order

Decisione estratta

The court acquitted ACCU 1 of simple bodily harm for the facts described in the penalty order.

Motivazione estratta

No reasoning is provided in the dispositive excerpt beyond the acquittal itself.

Questione giuridica chiave

Who bears the court fees and expenses after the acquittal

Decisione estratta

The costs were charged to the State.

Motivazione estratta

The judgment orders the court fee and judicial expenses to be borne by the State.

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