Insult conviction for epithets and spitting

10.2005.543Altro tribunale9 mag 2006Confirmed

Sintesi

The Pretura penale convicted ACCU 1 of insult after finding that she had called CIVI 1 'cretina' and 'troia' and spat toward her. The court confirmed the accusation decree, imposed a CHF 300 fine, and charged the accused with CHF 350 in total costs. It ordered the conviction to be entered in the criminal record, with deletion after one year if the fine is paid and good conduct is maintained. The civil party's damages claims remained reserved to the civil forum.

Regest

Art. 177 CPS; insult by abusive epithets and accompanying conduct. Where the facts described in the accusation decree are confirmed, the court may uphold the conviction and the proposed fine. Criminal-record registration follows the applicable provisions, with deletion conditional on payment of the fine and good conduct. Civil claims not adjudicated in the criminal proceeding remain referred to the civil courts absent a valid objection; costs may be charged to the convicted accused.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.543

Data decisione, Autorità: 09.05.2006, PRPEN

Titolo: offendere l'onore con epiteti quali "cretina e troia"

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.543 DA 4255/2005

Bellinzona 9 maggio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di ingiuria,

per avere, il __________ a __________, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “cretina” e troia” nonché per avere sputato verso la sua persona;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 177 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. DA 4255/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, , è rinviata al competente foro civile.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 novembre 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 9 maggio 2006, al quale né l'accusata né il suo difensore, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 23 marzo 2006, non sono comparsi, mentre la parte civile ha presenziato ed il Sostituto Procuratore pubblico ha invece rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa e postula la condanna dell’imputata al pagamento delle spese avute a seguito dei suoi atti per un importo complessivo di fr. 3'000.--;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputata è autrice colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. Possono essere riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento ribadite in data odierna?

  5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4255/2005 del 14 novembre 2005;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 spese di inchiesta

fr. 50.00 indennità testi

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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