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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.540
Data decisione, Autorità:
27.10.2006, PRPEN
Titolo:
Portare fuori dalla propria dimora un fucile senza possedere la necessaria autorizzazione.
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.540
DA
4134/2005
Bellinzona
27
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di delitto contro la
LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm
per avere,
il 1. agosto 2005, tra __________ e __________, senza essere al beneficio della
necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora
un fucile sovrapposto cal. 12;
perseguito con decreto
d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4134/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve
essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 4 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sartà cancellata
entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49 cifra 4, 106 cpv. 3 CP).
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15/16 novembre 2005;
indetto il dibattimento 27 ottobre 2006,
al quale hanno preso parte l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il
Procuratore pubblico, con lettera 2/3 agosto 2006, ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del
teste;
sentito il
difensore, avv. DI 1, __________, il quale, alla luce delle incongruenze
temporali, vuole escludere d’entrata che si sia trattato di una macchinazione.
Il giorno del trasporto sarebbe stato un sabato, il 30 di luglio 2005, e ciò è
incontrovertibilmente attestato dalla fattura emessa il 31 luglio 2005 dalla
ditta __________ per un trasporto sul monte effettuato il giorno prima.
Aggiunge che, a prescindere dal motivo di non andare a __________,
l’istruttoria ha potuto accertare che l’imputato e il teste volevano andare al
tiro di __________. Il patrocinatore dell’imputato invoca l’art. 28 LArm,
specificando che i due volevano andare a tirare a __________ dove era previsto
una competizione di tiro al piattello proprio il 30 luglio 2005. Conclude che
gli art. 27 e 33 LArm non risulterebbero nella fattispecie applicabili,
chiedendo, in sostanza, il proscioglimento del suo cliente o, in via
sussidiaria, di mandarlo esente da pena in virtù dell’art. 33 cpv. 2 LArm;
sentito per ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si
rimette al giudizio del giudice;
posti a giudizio, con il consenso del
difensore, i seguenti quesiti
- È ACCU 1,
__________, autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1
LArm,
per avere,
il 1. agosto 2005, tra __________ e __________, senza essere al beneficio della
necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora
un fucile sovrapposto cal. 12?
-
In caso di
risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere
comminata?
-
In caso di
condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
-
A chi il carico
della tassa e delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU, 27 e 33 LArm, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
posti,
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm,
e carica
le spese processuali allo Stato.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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