progetti
10.2005.524 ΓÇó Assault with a vase: fine and civil claim remitted
10.2005.524Altro tribunale4 lug 2006Modified
The Pretura penale of Ticino convicted the accused for intentionally hitting the civil party in the face with a vase, causing two facial lacerations. The defense denied the act and alternatively sought a minor-offence treatment with a fine, but the court found the indictment proven and upheld criminal liability under Art. 123(1) CP. It imposed a CHF 500 fine instead of the detention proposed in the decree of accusation, charged CHF 300 in costs to the accused, referred the civil party to the civil courts for damages, and ordered the conviction entered in the criminal record with deletion after one year if the fine is paid and good conduct is maintained.
Art. 123 cpv. 1 CP; sentencing after opposition to a decree of accusation: where the court finds intentional bodily harm proven, it may modify the sanction proposed by the prosecution and impose a fine instead of detention. Civil claims arising from the offence may be remitted to the competent civil forum. Upon conviction, costs follow the outcome and the record entry may be ordered subject to statutory deletion conditions (consid. impl.).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2005.524
Data decisione, Autorità: 04.07.2006, PRPEN
Titolo: Colpire una persona al viso con un vaso.
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2005.524/CEG DA 3915/2005
Bellinzona 27 giugno 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DIFE 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, il 10 giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI 1 con un vaso procurandogli due ferite lacero-contuse al volto di cui al certificato 10 giugno 2004 del __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP, richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3915/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 novembre 2005;
indetto il dibattimento 4 luglio 2006, al quale sono comparsi:
l’accusato ACCU 1
il suo difensore, DIFE 1
la parte civile, CIVI 1
il suo patrocinatore, PATR 1
mentre il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 9 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il patrocinatore di parte civile che richiede la conferma del decreto impugnato;
il difensore, che chiede il proscioglimento dell’accusato non avendo egli commesso il fatto che gli viene ascritto; in via subordinata, postula che il caso venga giudicato di lieve entità e che, in applicazione dell’art. 123 cifra 1 CP, la condanna sia limitata ad una multa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________, il 10 giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI 1 con un vaso procuran-dogli due ferite lacero-contuse al volto di cui al certificato 10 giugno 2004 del __________, agli atti?
In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
2.1. Possono trovare applicazione gli art. 63 e 66 CP ?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
La parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per far valere le sue pretese di risarcimento?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 63, 66, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3915/2005 del 24 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 300.-- (trecento);
rinvia la parte civile per le sue pretese al competente foro civile;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 800.- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster