Acquittal for alleged cocaine consumption

10.2005.521Altro tribunale3 mar 2006Granted

Sintesi

ACCU 1 was charged with having bought about 20 grams of cocaine for personal use in March-April 2005. After the accused objected to the summary penalty order and the case was heard on 3 March 2006 before the Pretura penale in Bellinzona, the court did not find the charge proved. It acquitted the accused of the contravention to the Narcotics Act, declared the sentencing and criminal-record questions moot, and placed the total court costs of CHF 250 on the State.

Regest

Art. 19a LStup; proof of contravention by personal acquisition of cocaine for own consumption; where the evidence does not establish the charge, the accused must be acquitted. Upon acquittal, sentencing and criminal-record registration become moot, and the procedural costs may be charged to the State under the applicable cost rules.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.521

Data decisione, Autorità: 03.03.2006, PRPEN

Titolo: consumo di cocaina.

Incarto n. 10.2005.521 DA 3940/2005

Bellinzona 3 marzo 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LS,

per avere,

a __________, fra il mese di marzo e il mese di aprile 2005,

senza essere autorizzato, acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 20 grammi di cocaina;

perseguito con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3940/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 25/28 ottobre e specificata il 5/8 novembre susseguente;

indetto il dibattimento in data 3 marzo 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ricorda di essersi prodigato, aiutandoli finanziariamente, per la ragazza e per la figlia di __________; a suo avviso, quest’ultimo lo avrebbe segnalato ingiustamente solo per motivi di gelosia, verosimilmente sospettandolo di aver delle particolari attenzioni nei confronti della sua amica. Sostiene altresì di non aver mai fatto uso né di sigarette, né di sostanze stupefacenti. Per il resto si rimette al giudizio del Giudice;

posti a giudizio, con il consenso dell’accusato, i seguenti quesiti:

  1. E’ ACCU 1, , autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LS,

per avere, a, fra il mese di marzo e il mese di aprile 2005,

senza essere autorizzato, acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 20 grammi di cocaina?

  1. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?

  2. In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  3. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a LStup; 32 cpv. 1 Cost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posti no. 1 e ritenuti superati i quesiti no. 2 e 3;

proscioglie ACCU 1 , di, nato a, , dimorante a, , , ,

dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS;

e carica allo Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 250.00.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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