Use of a false Italian criminal record extract

10.2005.482Altro tribunale5 apr 2006Acquitted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale in Bellinzona acquitted the accused of forgery in documents after finding that it had not been proven that he had sent the false Italian criminal record extract by fax to the brokerage company. Applying in dubio pro reo, the court rejected the prosecution's case and did not follow the decree of accusation. The accused was represented by counsel, the civil party requested confirmation of the accusation, and the prosecutor did not appear but sought confirmation. The court charged the costs to the State.

Massima Omnilex

Art. 251 ch. 1 CPS; in dubio pro reo in the assessment of authorship and use of an allegedly forged document; a conviction for forgery in documents requires proof beyond reasonable doubt that the accused committed the incriminating act. Where the evidence does not establish that the accused transmitted or used the document, an acquittal is required (consid. 1). Costs may be charged to the State upon acquittal according to the applicable procedural rules (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.482

Data decisione, Autorità: 05.04.2006, PRPEN

Titolo: utilizzo di un falso estratto del casellario giudiziale italiano

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2005.482 DA 3645/2005

Bellinzona 5 aprile 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di falsità in documenti,

per avere, a __________, il 10 agosto 1998, al fine di nuocere al patrimonio o a altri diritti di CIVI 1 o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto uso, a scopo di inganno, di un falso estratto del casellario giudiziale italiano, asseritamene rilasciato dalla Procura di Torre Annunziata il 5 agosto 1998 e nel quale si attestava che CIVI 1 era stato condannato, nel 1996, per associazione a delinquere di stampo mafioso, inviandolo mediante fax della __________ di __________ alla __________ di __________, società di brockeraggio con la quale entrambi avevano rapporti professionali, per screditarlo ed arrecargli una perdita di guadagno e di immagine;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 3 ottobre 2005 n. DA 3645/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 5 aprile 2006, al quale hanno partecipato il difensore ed il patrocinatore della parte civile, mentre l’accusato è stato autorizzato a non partecipare ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede l’integrale conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione del suo assistito, in quanto non è provato che sia stato lui a trasmettere il documento in questione ;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in virtù del principio in dubio pro reo;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

forgery in documentscriminal record extractfax transmissionburden of proofpresumption of innocenceacquittalcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed forgery in documents by using the false criminal record extract.

Decisione estratta

The proof was insufficient to establish that the accused was the sender or user of the document beyond doubt; he was therefore acquitted under in dubio pro reo.

Motivazione estratta

The defense disputed authorship of the transmission, and the court applied the presumption of innocence because the file did not prove that the accused had transmitted the faxed document.

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