Illegal entry into Switzerland without valid documents

10.2005.47Altro tribunale9 giu 2005Convicted

Sintesi

The Pretura penale dealt with an objection to a summary penalty order against ACCU 1 for illegal entry into Switzerland at Chiasso without valid documents. The accused did not appear at the hearing. The court confirmed guilt under Art. 23(1) LDDS, refused any reduction of the proposed penalty, and upheld a suspended 6-day detention sentence plus a suspended 3-year expulsion order, both with a 2-year probation period. It also ordered entry in the criminal record and charged CHF 250 in fees and costs.

Regest

Art. 23 cpv. 1 LDDS; conditional sentence and ancillary expulsion; criminal record entry and costs: where the accused unlawfully enters Switzerland without valid identification documents, guilt is established on the basis of the proven entry facts. If no grounds justify mitigation, the sentence proposed in the summary penalty order may be confirmed. A custodial sentence and ancillary expulsion may be suspended conditionally with a probation period where the statutory conditions are met. The conviction is entered in the criminal record and deleted only after expiry of the legal period (consid. 1-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.47

Data decisione, Autorità: 09.06.2005, PRPEN

Titolo: entrata illegale in Svizzera sprovvisto di validi documenti

Incarto n. 10.2005.47/CEG DA 3649/2003

Bellinzona 9 giugno 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per essere, in data 2 novembre 2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di Chiasso sprovvisto di validi documenti di legittimazione;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno 2004 no. DA 3649/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, pena da dedursi il carcere preventivo sofferto.
  2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.;

viste l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2004;

la richiesta di rifacimento del dibattimento, tenutosi in contumacia il 15 giugno 2004, inoltrata in data 14 dicembre 2004

indetto il dibattimento 9 giugno 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 aprile 2005 e poi per via edittale con pubblicazione 27 aprile 2005, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per essere, in data 2 novembre 2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di Chiasso sprovvisto di validi documenti di legittimazione?

  2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

  3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  4. Deve essere pronunciata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero?

4.1. In caso di risposta affermativa per quale periodo?

4.2. Può essere concessa la sospensione condizionale?

  1. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  2. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 41, 5, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3, 4, 4.1, 4.2, 5 e negativamente al quesito posto sub 2,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti a Chiasso il 2 novembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3649/2003 del 15 giugno 2004;

condanna ACCU 1 ,

  1. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

  2. alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta).

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

(per via edittale)

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. -.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 250.-- totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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