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10.2005.460 ΓÇó Prescription of criminal action
10.2005.460Altro tribunale18 mag 2006Granted
ACCU 1 challenged a criminal decree accusing him of complicity in active bribery arising from events in September 1998. The Pretura penale of Bellinzona, with President Marco Kraushaar and clerk Laura Rossini, held that the prosecution was time-barred. The court applied the more favorable current limitation rules, under which the relevant limitation period was seven years, and found that this period had expired before judgment. ACCU 1 was therefore prosciolto from the charge. The court ordered the CHF 400 court fee and CHF 300 expenses to be borne by the State.
Art. 337 CP; prescription of criminal action under the more favourable law. When the limitation rules have changed, the court must apply the regime more favourable to the accused. For offences punishable by imprisonment, the current limitation period of seven years applies, without interruption rules for the criminal action; if this period has elapsed at the time of judgment, the prosecution is time-barred and the accused must be acquitted/prosciolto (consid. on prescription). The comparison with the former regime is relevant only to determine whether the new law is more lenient.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2005.460
Data decisione, Autorità: 18.05.2006, PRPEN
Titolo: Prescrizione dell'azione penale
Incarto n. 10.2005.460 DA 2897/2005
Bellinzona 18 maggio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
siccome
ritenuto colpevole di complicità in corruzione attiva;
fatti avvenuti nel periodo settembre 1998;
reato previsto dall'art. 288 vCP;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA 2897/2005 di data 8 agosto 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005 dall'accusato;
considerato che ACCU 1 è accusato di avere messo in contatto __________ con __________, dando in seguito disposizioni di prelevare, mediante apposita procura, la somma di fr. 50'000.- da un conto di pertinenza di __________, poi consegnata a __________, affinché la facesse pervenire a un funzionario dell’Ufficio __________, perché quest’ultimo violasse i doveri d’ufficio e facesse ottenere a __________ e alla sua famiglia il rilascio di un permesso __________;
che dall’esame dell’incarto risulta che __________ ha autorizzato il 22 settembre 1998 una segretaria dell’accusato a prelevare la somma da un suo conto bancario e che la somma è effettivamente stata prelevata quel giorno per essere consegnata a __________ per farla pervenire ad un funzionario (cfr. allegato 5 al verbale di interrogatorio ACCU 1 dell’11 marzo 2002 [act A25], allegato 9a al verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act A22] e verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act B6]);
che l’art. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;
che giusta l’art. 70 vCP in vigore al momento dei fatti l’azione penale per un reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni; la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dell’art. 72 cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di un’autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, ritenuto che l’azione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);
che secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più l’interruzione per quando concerne l’azione penale, quest’ultima si prescrive per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);
che per l’art. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione dell’azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle pene pronunciate prima dell’attuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole;
che parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il nuovo diritto se più favorevole all’agente (cfr. DTF 130 IV 101);
che in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la prescrizione dell’azione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la detenzione;
che l’azione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta il 23 settembre 2005 o al più tardi alcuni giorni dopo –momento non desumibile dall’incarto, ma comunque ancora nel corso del 1998 (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 14 marzo 2002 (act 5 pag. 8)– quando sono stati consegnati i soldi ad __________;
che l’accusato deve di conseguenza essere prosciolto dall’imputazione di corruzione attiva per prescrizione dell’azione penale;
visti gli art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;
pronuncia: 1. ACCU 1 è prosciolto dall’imputazione di complicità in corruzione attiva per i fatti descritti nel decreto di accusa DA 2897/2005.
La tassa di giustizia di fr. 400.- e spese di fr. 300.- sono poste a carico dello Stato.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese: a carico dello Stato
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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