Drug trafficking conviction, suspended fine, forfeiture, and revocation of prior suspension

10.2005.440Altro tribunale8 mar 2007Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

ACCU 1 was tried in absentia before the Pretura penale in Bellinzona for selling cocaine and marijuana in the Lugano area and for consuming marijuana and a small amount of cocaine. The court confirmed the offences charged in the summary penalty order, imposed 30 suspended daily fines of CHF 30 each, ordered forfeiture of CHF 358.75, confiscated a Motorola phone, and revoked the suspended benefit attached to a prior 3-month prison sentence from 27 September 2002. Costs of CHF 300 were charged to the accused.

Massima Omnilex

Art. 19 and 19a LStup; Art. 36 and 41 CP; forfeiture and confiscation in narcotics cases; revocation of a prior conditional suspension following a new conviction. Where the factual basis in the decree d’accusa is confirmed, the court may impose a pecuniary penalty in daily rates, suspend its execution under probation, order forfeiture of proven criminal proceeds and confiscation of instrumental objects, and revoke an earlier suspended sentence if the statutory conditions are met (consid. unspecified). Costs may be charged to the convicted accused.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.440

Data decisione, Autorità: 08.03.2007, PRPEN

Titolo: Vendere cocaina e marjiuna in cambio di un telefono cellulare + consumo di cocaina e marijuna (offerta da terzi).

Incarto n. 10.2005.440 DA 3202/2005

Bellinzona 8 marzo 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

ACCU 1

detenuto dal 16.8.2005

prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, nel luganese tra il mese di ottobre 2003 ed il mese di aprile 2005, venduto a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, complessivamente ca. 12,6/15 gr. di cocaina in bolas, nonché in data e luogo imprecisati venduto gr. 5 di marijuana ad uno sconosciuto in cambio di un cellulare “Motorola”;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, consumato nel luganese tra l’ottobre 2002 e l’agosto 2005 almeno 10 gr. di marijuana e ca. tre mesi prima dell’arresto 0,3 gr. di cocaina in due circostanze, sostanza quest’ultima offertagli;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup, richiamato l’art. 41 cifra 3 cpv 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto 2005 n. 3202/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 3 (tre).

  2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione ed all'espulsione per 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.9.2002 (art. 41 cifra 3 cpv 1 CPS).

  3. Alla devoluzione allo Stato della somma di fr. 358.75, sequestrati dalla Polizia all'accusata, quale provento di reato (art. 59 cifra 2 CPS).

  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre - ordina la confisca del cellulare “Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla Polizia all’accusato (art. 58 e 59 CPS);

  • la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;

indetto il dibattimento in data 8 marzo 2007 alle ore 9:00, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 febbraio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1 Infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti indicati nel decreto di accusa a suo carico?

1.2 Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti indicati nel decreto di accusa a suo carico?

  1. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

  2. L’eventuale pena deve essere sospesa condizionalmente?

  3. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 27.9.2002?

  4. Deve essere devoluta allo Stato la somma di fr. 358.75 sequetrati dalla Polizia all’accusato, quale provento di reato?

  5. Deve essere confiscato il cellulare “Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla polizia all’accusato?

  6. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì, a quali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?

  7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

visti gli artt.19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup, l’art. 41 cifra 3 cpv 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3202/2005 del 31 agosto 2005.

condanna ACCU 1

  1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900-- (novecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

1.2. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

  1. alla devoluzione allo Stato della somma di fr. 358.75, sequestrati dalla Polizia all’accusato, quale provento di reato (art. 59 cifra 2 CP);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-- .

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.9.2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CP);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

ordina la confisca del cellulare “Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla polizia all’accusato;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per le tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

le parti sono state avvertite diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza, ritenuto che il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

alla crescita in giudicato della sentenza,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

narcotics traffickingmarijuana consumptioncocainesuspended sentence revocationforfeitureconfiscationin absentia trialpecuniary penaltycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed a narcotics offence and a narcotics contravention.

Decisione estratta

The accused was found guilty of narcotics trafficking under Art. 19 LStup and narcotics consumption under Art. 19a LStup.

Motivazione estratta

The court confirmed the facts set out in the summary penalty order and held them sufficient to establish both offences.

Questione giuridica chiave

What sentence should be imposed and whether it should be suspended.

Decisione estratta

A pecuniary penalty of 30 daily rates of CHF 30, total CHF 900, was imposed and suspended for three years.

Motivazione estratta

The court fixed the sentence in monetary form and granted conditional suspension.

Questione giuridica chiave

Whether the prior suspended sentence from 27 September 2002 should be revoked.

Decisione estratta

The benefit of the previous suspension was revoked.

Motivazione estratta

Because the new conviction triggered the legal conditions for revocation under Art. 41 CP.

Questione giuridica chiave

Whether the seized CHF 358.75 should be forfeited to the State.

Decisione estratta

The money was ordered forfeited to the State as proceeds of crime.

Motivazione estratta

The amount was treated as criminal proceeds.

Questione giuridica chiave

Whether the Motorola mobile phone should be confiscated.

Decisione estratta

The mobile phone was confiscated.

Motivazione estratta

The phone had been seized and was linked to the offence.

Questione giuridica chiave

Who bears costs and fees.

Decisione estratta

The accused was ordered to pay CHF 300 in court costs and judicial fees.

Motivazione estratta

Costs were charged to the convicted accused.

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