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10.2005.433 ΓÇó Drunk driving conviction and revocation of suspended sentence
10.2005.433Altro tribunale1 feb 2006Other
ACCU 1 was tried before the Pretura penale in Bellinzona for driving while severely intoxicated and for a traffic violation after causing a collision on the A2 near Gentilino on 9 July 2005. The accused admitted the facts, while the prosecutor sought confirmation of the summary penalty order. The court found him guilty, imposed 90 days' detention suspended for four years, a CHF 1,200 fine, and CHF 500 in costs, and ordered the revocation of the conditional suspension attached to a prior 45-day sentence from 2004.
Art. 91 cpv. 1 LCStr and Art. 90 cifra 1 LCStr in relation with the applicable traffic rules; revocation of a previously granted conditional suspension under Art. 41 CP: severe intoxication while driving and negligent loss of control justify conviction for driving in an incapacitated state and for a traffic violation. Where a new offense is committed during the probationary period or reveals the inadequacy of the prior warning, the court may revoke the conditional suspension of the earlier sentence. The court may also impose a suspended custodial sentence, a fine, and costs according to the general sentencing rules (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2005.433
Data decisione, Autorità: 01.02.2006, PRPEN
Titolo: circolazione in stato di ebrietà
Incarto n. 10.2005.433/fl DA 3219/2005
Bellinzona 1 febbraio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.71 - max. 3.33 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 2.30 grammi per mille);
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a Gentilino, autostrada A2, il 9.07.2005;
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una
manovra di sorpasso, negligentemente perso la padronanza di guida
sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente dapprima
contro la vettura VW Golf targata (I) __________ condotta da __________ che
stava sorpassando, indi contro la parete della galleria;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a Gentilino, autostrada A2, il 9.07.2005;
perseguito con decreto d’accusa n. 3219/2005 di data 5 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1'200.--.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 settembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1 febbraio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore; mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti rimettendosi al giudizio del giudice per quanto concerne la pena, chiedendo tuttavia che non si proceda alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 5 luglio 2004.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. guida in stato di inattitudine
1.2. infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 68 CP; 91 cpv. 1 LCStr, 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3219/2005 del 5 settembre 2005.
condanna ACCU 1
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
alla multa di fr. 1'200.--;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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