Partial acquittal and fine for public transport fraud

10.2005.429Altro tribunale27 gen 2006Partially Granted

Sintesi

The President of the Pretura penale in Bellinzona decided an opposition to a summary penalty order. The accused had travelled by train using a daily ticket not entitled to him. The court acquitted him of fraudulent obtaining of a service under Art. 150 CP, but convicted him of the public transport contravention. The penalty was reduced to a fine of CHF 50, and he was ordered to pay CHF 100 in court fees and costs. The civil party CIVI 2 had withdrawn after being paid; no civil compensation was ordered for CIVI 1.

Regest

Art. 150 CP; Art. 51 cpv. 1 LTP in relation with Art. 1 cpv. 1 OTP; where the factual elements of fraudulent obtaining of a service are not established, the accused must be acquitted of that count, while a separate public-transport contravention remains punishable if transport was obtained knowingly without payment by misuse of another person’s entitlement. In opposition proceedings against a decree of accusation, the court may amend the penalty by imposing a reduced fine and allocate procedural costs to the convicted person; civil claims are not awarded absent a dispositive order to that effect.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.429

Data decisione, Autorità: 27.01.2006, PRPEN

Titolo: Ottenere una prestazione senza pagare

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.429 DA 3127/2005

Bellinzona 27 gennaio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. conseguimento fraudolento di una prestazione, art. 150 CP, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per avere, senza pagare, ottenuto fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, e meglio per avere percorso la tratta Chiasso-Olten a mezzo treno, senza pagarne il biglietto, mostrando al controllore una carta giornaliera non di sua spettanza;

reato previsto dall’art. 150 CP;

fatti avvenuti a Chiasso il 9 luglio 2005;

  1. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a

pagamento, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto, nella

fattispecie ai danni dei CIVI 2 SA;

reato previsto dall’art. 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;

fatti avvenuti a Lugano il 5 aprile 2005;

perseguito con decreto d’accusa del 5 settembre 2005 n. 3127/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 200.--.

  2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 289.-- e alla parte civile CIVI 2 dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 settembre 2005 dall'accusato;

preso atto che con lettera 4 novembre 2005 la parte civile CIVI 2 ha comunicato di essere stata tacitata e che di conseguenza ritirava la costituzione di parte civile;

indetto il dibattimento 27 gennaio 2006, al quale sono presenti l’accusato personalmente e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. conseguimento fraudolento di una prestazione

1.2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  1. Sulla pena e sulle spese.

  2. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede il risarcimento dell’importo di fr. 289.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli 63, 150 CP; 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di conseguimento fraudolento di una prestazione per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n. 3127/2005 del 5 settembre 2005.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3127/2005 del 5 settembre 2005;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 50.-;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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