Excess speed in a 30 km/h zone

10.2005.354Altro tribunale13 dic 2005Granted

Sintesi

The Bellinzona criminal court convicted ACCU 1 of a serious traffic violation after finding that he drove a motorcycle at 58 km/h in a valid 30 km/h zone. The defense argued that a turned 'end of zone 30' sign created ambiguity and that the limit should have been 50 km/h, but the court held that the signage was legally effective and the mistake obvious, especially given the road markings and the defendant’s own admission that he had seen no sign. The court upheld the CHF 500 fine, ordered CHF 600 in fees and expenses, and directed criminal-record entry subject to deletion after one year if conditions are met.

Regest

Art. 90 ch. 2 LCR; validity and clarity of a 30 km/h zone despite an erroneously oriented sign: a manifestly incorrect sign does not neutralize a duly established speed-limit zone when the error is objectively obvious, the zone is confirmed by additional markings, and the driver did not perceive the sign in any event. For criminal liability, it is sufficient that the legal speed limit remained recognizable to road users; a claim of subjective confusion fails where the driver did not actually rely on the irregular sign (consid. on signage and culpability).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.354

Data decisione, Autorità: 13.12.2005, PRPEN

Titolo: Eccesso di velocità

Incarto n. 10.2005.354 DA 2702/2005

Bellinzona 13 dicembre 2005

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Gilera targato __________ alla velocità di 58 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 30 Km/h;

fatti avvenuti a __________ il 26 aprile 2005;

reato previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 2702/2005 di data 18 luglio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 500.--.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 luglio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 13 dicembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che l’accusato venga ritenuto colpevole di contravvenzione alla LCStr per un eccesso di velocità di soli 8 km/h e non di grave infrazione alla LCStr;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione subordinatamente lieve infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che il 26 aprile 2005 l’accusato è transitato alle 10.58 in via __________ a __________ davanti a un apparecchio radar Multanova F6 che ha rilevato una velocità di 63 km/h;

che il controllo è stato effettuato in una zona in cui vige il limite di velocità 30 km/h;

che con decreto d’accusa 18 luglio 2005 il Procuratore pubblico ha proposto una multa di fr. 500.- per aver condotto il motoveicolo a una velocità, dedotta la tolleranza, di 58 km/h malgrado il vigente limite di 30 km/h;

che contro questo decreto di accusa è stata interposta opposizione;

che al dibattimento l’accusato ha ribadito quanto affermato nell’interrogatorio del 26 aprile 2005, ossia di essere stato convinto che la velocità consentita fosse di 50 km/h (cfr. verbale pag. 2, domanda 5) e questo poiché non ha notato alcun cartello indicatore di velocità;

che il difensore, dopo aver prodotto una fotografia –scattata il 15 luglio 2005 nell’ottica di ricorrere contro la decisione 7 luglio 2005 con la quale la Sezione della circolazione ha revocato a ACCU 1 per quattro mesi e quindici giorni la licenza di condurre– raffigurante la segnaletica su via __________ (che permette di accedere alla via __________; cfr. piantina agli atti) con sul lato destro un cartello indicante il limite di velocità 30 km/h e sul lato sinistro sul medesimo fronte un cartello di fine velocità 30 km/h, ha sostenuto che una segnaletica annulla l’altra e che di conseguenza il limite consentito nel punto in cui è stato effettuato il controllo di velocità era quello generale all’interno delle località di 50 km/h;

che il legale ha pure contestato la regolarità della posa su via __________ del cartello indicante l’inizio di una zona 30, poiché le strade interessate non avrebbero avuto al momento dell’infrazione un carattere omogeneo, tant’è che attualmente la situazione è stata modificata;

che correttamente l’accusato non contesta l’accertamento della velocità, ma chiede di essere giudicato per la reale infrazione secondo lui commessa, ossia un eccesso di velocità di 8 km/h: occorre pertanto verificare quale era la velocità massima consentita;

che le prescrizioni locali concernenti il traffico per l’introduzione della zona 30 erano state pubblicate sul foglio ufficiale __________ a pag. __________ e i relativi cartelli secondo l’Ordinanza sulla segnaletica stradale erano stati posati (cfr. fotografia prodotta dalla difesa);

che nulla induce a concludere che la segnaletica “zona con limite di velocità massimo 30 km/h” fosse inammissibile, poiché le strade interessate sono secondarie e il loro carattere deve essere, giusta l’art. 2a cpv. 5 OSStr, solo “per quanto possibile” omogeneo (peraltro non risulta neppure una particolare non omogeneità);

che il cambiamento della segnaletica (pubblicato sul foglio ufficiale __________ a pag. __________ e attuata verosimilmente verso fine estate 2005) non è da ricondurre a una irregolarità di quella precedente, ma all’estensione della zona 30;

che l’anomala situazione riscontrabile sulla fotografia prodotta dalla difesa (dovuta a qualche buontempone che non ha trovato di meglio che girare il cartello indicante “fine zona 30”) non è rilevante per il giudizio per i seguenti motivi:

  • l’infrazione è stata commessa il 26 aprile 2005, ovvero 4 mesi prima della ripresa fotografica; nulla permette di concludere che la situazione rappresentata fosse la medesima all’epoca del controllo di velocità, anzi appare altamente improbabile che l’autorità preposta abbia lasciato per così tanto tempo perdurare la segnaletica irregolare;

  • vi era la scritta 30 ripetuta più volte sull’asfalto (cfr. fotografia prodotta dalla difesa e fotografie acquisite d’ufficio); certo questa demarcazione non è parificabile alla segnaletica prevista dall’ordinanza in materia per la limitazione della velocità (cfr. art. 101 cpv. 1 OSStr), ma evidenzia tuttavia il carattere della zona come previsto dall’Ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro (cfr. art. 5), richiama l’attenzione dell’utente della strada e permette di fugare eventuali dubbi in proposito;

  • balzava d’acchito all’occhio di qualsiasi possessore della licenza di condurre che l’indicazione “fine zona 30” posto sul lato sinistro quando allo stesso momento su quello destro vi è il segnale “zona 30” fosse un manifesto errore: ciò era a tal punto palese e facilmente riconoscibile che non si può concludere che la segnaletica non fosse sufficientemente chiara e quindi dedurre che la velocità 30 fosse annullata dal cartello irregolare, tanto più che, come detto, vi erano subito conferme del carattere della zona; in altre parole l’indicazione errata non era tale da creare una situazione giuridica degna di protezione (non va neppure dimenticato che gli altri utenti, in special modo quelli provenienti in senso inverso, si attenevano alla segnaletica corretta di “zona 30”);

  • l’accusato ha ammesso di non aver visto alcun segnale: egli non ha quindi notato né, per negligenza, quello corretto di “zona 30”, né –sempre che fosse già così in aprile – quello sbagliato di “fine zona 30”; non può quindi essere stato tratto in inganno da una cosa che non ha neppure visto;

che in definitiva l’eventuale presenza del cartello “fine zona 30” girato il giorno dell’infrazione non era idoneo a modificare il limite massimo consentito di 30 km/h né da un punto di vista oggettivo (perché l’errore era facilmente riconoscibile) né da un punto di vista soggettivo (perché l’accusato per sua stessa ammissione non l’ha neppure visto);

che ACCU 1 è di conseguenza autore colpevole del reato ascrittogli;

che, per concludere, la multa di fr. 500.- risulta proporzionata al grado di colpa dell’accusato (grave messa in pericolo della circolazione stradale) e adeguata alle circostanze del caso specifico, apparendo finanche mite se si tien conto che non è nuovo a reati di questo genere (cfr. casellario della circolazione agli atti, act 2) e della sua posizione professionale;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2702/2005 del 18 luglio 2005;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 500.-;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 450.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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