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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.30
Data decisione, Autorità:
03.05.2006, PRPEN
Titolo:
consegna auto a persona senza licenza di condurre, guida senza licenza di condurre, furto, circolazione malgrado revoca licenza di condurre
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.30
10.2005.31
DA
27/2005
Da
52/2005
Bellinzona
3
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. ripetuta concessa guida a persona
senza licenza di condurre,
per aver ripetutamente concesso
la guida della propria vettura __________ targata __________ __________ al
marito ACCU 2, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta
dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta,
poiché revocatagli dalla competente Autorità;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr;
fatti avvenuti a __________ il 19 ottobre 2004 ed
in altre imprecisate località e date precedenti;
- ripetuta circolazione senza
licenza di condurre,
per aver ripetutamente condotto
il veicolo surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr;
fatti avvenuti in imprecisate località del Canton
Ticino nel corso dell'anno antecedente al 19 ottobre 2004;
- ripetuto furto,
per avere, in diverse
occasioni, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai
danni dei coniugi CIVI 1, nell'ambito delle sue mansioni di donna delle
pulizie, sottratto una collana, una banconota da CHF 10.-- ed un anello per un
valore complessivo imprecisato;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;
fatti avvenuti a __________ fra il 30 settembre e
il 7 ottobre 2004;
perseguita con decreto d’accusa n. 27/2005 di
data 10 gennaio 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
-
Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione, da espiare.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
-
Rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di
risarcimento (art. 267 CPPT).
ACCU 2 prevenuto colpevole di circolazione
malgrado la revoca,
per aver condotto la
vettura __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente autorità amministrativa in data 1.06.1981 per un periodo
indeterminato;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
fatti avvenuti a __________ il 19.10.2004;
perseguito con decreto d’accusa del 10 gennaio
2005 n. 27/2005 del AINQ1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di arresto, da espiare.
-
Alla multa di fr. 200.--.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
viste le opposizioni interposte
tempestivamente in data 11 e 14 gennaio 2005;
indetto il dibattimento 20 aprile 2006,
al quale gli accusati, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 11/12
aprile 2006, non sono comparsi, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa,
sentito il teste;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai quesiti:
- ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. ripetuta concessa guida a
persona senza licenza di condurre
1.2. ripetuta circolazione
senza licenza di condurre
1.3. ripetuto furto
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
-
Se ACCU 2 è autore colpevole di
circolazione malgrado la revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a
suo carico.
-
Sulla pena e sulle spese a
carico di ciascun accusato.
visti gli art. 95 cifra 1 cpv. 3
LCStr, 95 cifra 1 e 2 LCStr; 41, 63, 68, 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ripetuta
concessa guida a persona senza licenza di condurre, ripetuta circolazione senza
licenza di condurre e ripetuto furto per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 52/2005 del 10 gennaio 2005.
dichiara ACCU 2
autore colpevole di
circolazione malgrado la revoca per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 27/2005 del 10 gennaio 2005.
condanna ACCU 1
-
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.
condanna ACCU 2
-
alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto;
-
alla multa di fr. 200.-;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione delle condanne
a casellario giudiziale, che saranno cancellate trascorso il periodo fissato
dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
dà atto che nel decreto di accusa
la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali
pretese di corrispondente natura.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione
orale del dispositivo.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Camorino
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 450.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
di inchiesta
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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