Simple injury and threat; fine and civil claim dismissed

10.2005.298Altro tribunale16 feb 2006Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Bellinzona Pretura penale rejected the accused’s challenge to a decree of accusation. It held him guilty of simple bodily injury and threat for an altercation in which he grabbed the victim, threw him against a wall, punched him, and threatened to kill him. The court rejected the defence request to reclassify the conduct as mere battery and declined the civil party’s damages and moral-suffering claims, referring them to the civil forum. It imposed a CHF 500 fine, a three-month payment period with conversion to arrest if unpaid, and CHF 530 in court costs, with criminal-record registration.

Massima Omnilex

Art. 123 cpv. 1 CP, 180 cpv. 1 CP; qualification of an assault accompanied by a medical injury and a threatening utterance. Simple bodily injury is established where the accused’s physical acts, assessed with the medical evidence, caused the proven lesions; a mere vie de fait qualification is excluded when injuries exceed trivial physical contact. Threat is fulfilled when, in the concrete context of the altercation, the statement is objectively suitable to instill fear and is perceived as such by the victim. Civil claims may be reserved to the civil forum; costs and criminal-record consequences follow the conviction in accordance with the applicable penalty provisions.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.298

Data decisione, Autorità: 16.02.2006, PRPEN

Titolo: Minacciato e ferito una persona sbattendola più volte contro un muro e sferrandogli dei pugni.

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2005.298 DA 2245/2005

Bellinzona 16 febbraio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 (invalido), difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di

  1. Lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,

per avere, in data 15 febbraio 2005, a __________, afferrandolo per i vestiti e sbattendolo contro la parete di uno stabile nonché sferrandogli dei pugni, cagionato a CIVI 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 21.2.2005 del Dr. Med. __________;

  1. Minaccia, art. 180 cpv. 1 CP,

per avere, in data 15 febbraio 2005 a Sementina, incusso timore a CIVI 1, proferendo nei suoi confronti la frase “ti uccido” durante la colluttazione descritta sub 1;

perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno 2005 n. DA 2245/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese di giudiziarie di fr. 100.00.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 giugno 2005;

indetto il dibattimento in data 16 febbraio 2006, al quale hanno preso parte l’accusato, il suo patrocinatore, la parte civile e il suo patrono, mentre il Procuratore pubblico con lettera 23.1.2006 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste __________, __________, il quale viene avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP, di cui gli è stata data lettura, ed ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP (art. 130 CPP);

sentito il patrono di parte civile, avv. PR 1, __________, la quale, dopo aver ricordato che il nostro ordinamento giuridico non legittima la giustizia privata e non tutela la mentalità vendicativa, evidenzia come la vittima sia rimasta a casa per due mesi in infortunio e che le ipotesi accusatorie del Magistrato inquirente sono corroborate da precise deposizioni testimoniali. In conclusione, chiede la conferma integrale del decreto di accusa e postula, come già indicato nella sua istanza 25/26 gennaio 2006 il risarcimento dei danni in misura di complessivi fr. 736.10 e un’indennità per torto morale di fr. 3000.-;

sentito il difensore dell’accusato, avv. DI 1, __________, il quale mette in dubbio la compatibilità degli accertamenti medici con quanto realmente accaduto quel 15 febbraio 2005 a __________. In altre parole, le lesioni lamentate dalla vittima non sarebbero da imputare alla condotta del suo assistito. Inoltre, nel caso di specie non sarebbero riunite le premesse per ammettere un timore ai sensi del reato di minaccia. Se la vittima si fosse realmente sentita a disagio, la stessa non sarebbe ritornata nel suo ufficio dopo che aveva già guadagnato l’appartamento della signora __________ al I. piano. Il teste __________, apparso oggi in aula, è credibile e sincero e la sua deposizione conferma la versione dei fatti sostenuta dal suo assistito. Quanto alle dichiarazioni rilasciate dalle testimoni e agli atti, a suo avviso, le stesse non sarebbero credibili e pertanto non possono essere considerate per il verdetto. Infine, bisogna considerare il comportamento della vittima, la quale avrebbe insultato il signor __________ tacciandolo di: “portoghese di merda”, al momento dei fatti, così come di “bestia”, oggi, in sede dibattimentale. In conclusione, il patrocinatore dell’accusato chiede in via principale l’assoluzione del suo cliente dai reati di lesioni semplici e minaccia, in via subordinata che il reato di lesioni semplici venga derubricato in vie di fatto, oltre che il rinvio della parte civile al competente foro per il risarcimento dei danni e l’indennità per torto morale;

sentito il patrono di parte civile, per una breve replica;

sentito il difensore dell’accusato, per una duplica;

sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ribadisce di non aver toccato la vittima e che al limite vi sarebbe stata un’accesa discussione; per il resto, si rimette ala decisione del giudice;

posti a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti

  1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. Lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,

per avere, in data 15 febbraio 2005, a __________, afferrandolo per i vestiti e sbattendolo contro la parete di uno stabile nonché sferrandogli dei pugni, cagionato a CIVI 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 21.2.2005 del Dr. Med. __________?

1.1.1. Trattasi di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP?

1.2. Minaccia, art. 180 cpv. 1 CP,

per avere, in data 15 febbraio 2005 a __________, incusso timore a CIVI 1, proferendo nei suoi confronti la frase “ti uccido” durante la colluttazione descritta sub 1)?

  1. In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essergli comminata?

  2. In caso di condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  3. L’accusato deve essere condannato al pagamento di una somma di fr. 736.10 titolo di risarcimento del danno rispettivamente di un importo di fr. 3000.- a titolo di indennità per torto morale?

  4. A chi il carico delle spese giudiziarie?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 9 cpv. 2, 18, 48, 49, 63, 66, 68, 123 cifra 1 cpv. 2 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG ;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti no. 1.1, 1.2 e 3 e negativamente ai quesiti posti no. 1.1.1. e 4;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

  1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP,

per avere, in data 15 febbraio 2005, a __________, afferrandolo per i vestiti e sbattendolo contro la parete di uno stabile nonché sferrandogli dei pugni, cagionato a CIVI 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del 21.2.2005 del Dr. Med. __________;

  1. minaccia, art. 180 cpv. 1 CP,

per avere, in data 15 febbraio 2005 a __________, incusso timore a CIVI 1, proferendo nei suoi confronti la frase “ti ammazzo” durante la colluttazione descritta sub 1;

e condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 530.00 .

Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Rinvia la parte civile al competente foro per ogni sua pretesa.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 350.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 30.00 testi

fr. 1030.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

simple bodily injurythreatmedical evidencecivil claimfinecriminal recordcostsopposition to decree of accusation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed simple bodily injury under Art. 123 CP.

Decisione estratta

Yes. The court found that grabbing the victim, throwing him against a wall, and punching him caused the medically certified injuries.

Motivazione estratta

The evidence, including medical documentation and testimony, supported the prosecution version; the defense version was not accepted.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed threat under Art. 180 CP.

Decisione estratta

Yes. The court held that the words spoken during the fight were sufficient to instill fear in the victim.

Motivazione estratta

The court accepted that the threatening statement was uttered in the context of the assault and had a भय-inducing effect.

Questione giuridica chiave

Whether the conduct should be qualified only as mere assault or battery (vie di fatto).

Decisione estratta

No. The court did not reclassify the conduct as mere battery.

Motivazione estratta

The injuries proven by the medical certificate were incompatible with a mere vie di fatto qualification.

Questione giuridica chiave

Whether the civil claims for damages and moral compensation should be awarded in this criminal case.

Decisione estratta

No. The civil party was referred to the competent civil forum for any claim.

Motivazione estratta

The criminal judgment did not grant the requested civil compensation.

Questione giuridica chiave

What penalty and ancillary consequences should be imposed.

Decisione estratta

A fine of CHF 500 was imposed, with a three-month payment period and conversion to arrest upon non-payment; the conviction was entered in the criminal record.

Motivazione estratta

Given the offence findings, the summary penalty proposal was essentially confirmed, including costs and record entry.

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